Cassazione Penale, Ordinanza n. 17414/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bari che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Dal testo emerge che il ricorso era rivolto contro la sentenza di applicazione della pena e deduceva, in modo generico, un vizio di motivazione e la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., inclusa l'asserita estinzione del reato per prescrizione. La Corte rileva però che, dopo la novella dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi e non anche per vizi motivazionali o per la mancata valutazione delle cause di proscioglimento.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
È la base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la riduzione premiale della pena trova il proprio fondamento nella disciplina del patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso avverso sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella va trattato de plano e può essere dichiarato inammissibile fuori dai casi consentiti.
art. 129 c.p.p.
La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., compresa l'eventuale prescrizione, non è deducibile con il ricorso contro la sentenza di patteggiamento nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non è più deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi espressamente previsti dalla legge, come l'illegalità della pena o il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
- La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., inclusa l'eventuale prescrizione, non integra di per sé un motivo di ricorso ammissibile contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti delle specifiche censure consentite.
- L'omessa illustrazione dell'iter logico seguito dal giudice nella determinazione della pena, compresa la riduzione per il rito, costituisce al più una mera irregolarità se la pena applicata non è illegale.
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