Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29655/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte dell’associazione federale, della decisione di merito che aveva annullato la delibera del Consiglio Nazionale con cui un’associazione aderente era stata esclusa dalla federazione. L’esclusione era stata deliberata richiamando come grave motivo la pretesa pretestuosità dell’esclusione, da parte dell’associazione territoriale, di un suo esponente già presidente, nonché l’assunto intento di ingerenza nella gestione della federazione. La federazione ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 24 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare anche ulteriori condotte dell’associazione, non espressamente trascritte nel verbale ma riconducibili alla ratio dell’esclusione, preesistenti alla delibera e discusse nel giudizio di merito; con il secondo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame delle stesse condotte, ritenute dalla stessa corte astrattamente idonee a integrare violazione dei doveri associativi di collaborazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nell’impugnazione della delibera di esclusione di un associato ex art. 24 c.c., il giudice può verificare sia il rispetto delle regole procedurali sia la legittimità sostanziale del provvedimento, ma deve limitare il sindacato alle ragioni concretamente poste a base della delibera impugnata. Ne consegue che sono estranei al thema decidendum gli addebiti non indicati come motivazione della delibera, anche se emersi nel corso del giudizio o astrattamente rilevanti. La Corte ha inoltre osservato che il secondo motivo era comunque infondato, perché la corte d’appello aveva esaminato i fatti storici dedotti, ritenendoli però non pertinenti rispetto alle ragioni effettive dell’esclusione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 c.c.

    L’esclusione dell’associato è legittima solo in presenza di gravi motivi; in caso di contestazione il giudice controlla la delibera sotto il profilo formale e sostanziale, ma il sindacato deve limitarsi alle ragioni concretamente poste a fondamento dell’atto notificato all’associato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma non costituisce la base della decisione; la Corte decide incentrandosi sull’art. 24 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per lamentare l’omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata comunque ritenuta infondata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione della delibera di esclusione di un associato, il controllo giudiziale riguarda la delibera effettivamente adottata e notificata, non l’insieme delle circostanze discusse tra le parti ma non poste a base dell’atto.
  • La sufficienza motivazionale della delibera di esclusione va valutata in relazione alle ragioni concrete esplicitate dall’organo deliberante, perché è solo su quelle che l’associato deve poter impostare tempestivamente le proprie difese.
  • Se la censura di legittimità mira a far valere ragioni di esclusione non contenute nella delibera, essa è inammissibile quando richiede alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito sulla portata esplicativa dell’atto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto storico, ma lo abbia ritenuto non pertinente rispetto al thema decidendum delimitato dalla motivazione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.