Sentenza n. 1907/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4703/2024 depositata in data 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4703/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro equipollente, per cinque anni scolastici, nella misura di 500 euro annui. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva invece le spese di lite liquidate dal giudice ordinario e distratte in favore dei difensori. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell'an o nel quantum, né ha fornito indicazioni sull'esecuzione del titolo. La ricorrente aveva inoltre preteso il riconoscimento di interessi sulle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento e non aveva contestato il credito, il Collegio gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il TAR ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia stabilito al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.
art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016
l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che ... lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione
Il valore della carta docente è nominale e non può essere maggiorato di interessi, neppure quando l'utilizzo avvenga nell'anno successivo a quello di erogazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando l'amministrazione, costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'an né il quantum del credito e non dimostra l'avvenuto pagamento, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inadempimento e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Quando la disciplina della prestazione stabilisce che l'importo è dovuto al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, sulle somme riconosciute non spettano interessi, anche se il beneficio venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
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