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Sentenza

Sentenza n. 2206/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro relativa all’attribuzione della carta docente per più annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente euro 3.000,00 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 1° aprile 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero aveva attribuito la carta docente limitatamente all’anno scolastico 2022/23, mentre permaneva l’inadempimento per le altre cinque annualità. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’annualità 2022/23, poiché il Ministero aveva provveduto ad attribuire la carta docente per tale anno dopo la proposizione del ricorso. Per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione e il decorso del termine di centoventi giorni senza integrale esecuzione. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attribuzione della carta docente e accreditamento delle somme dovute. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’intervento sostitutivo e senza compenso aggiuntivo. Le deduzioni della ricorrente sulla misura delle spese sono state dichiarate non esaminabili perché contenute in un atto depositato oltre il termine previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato azionato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine di centoventi giorni

    Il decorso infruttuoso del termine, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, integra il presupposto temporale per agire in ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il termine previsto per il deposito delle memorie nel giudizio di ottemperanza impedisce l’esame delle deduzioni sulle spese contenute in un atto tardivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione solo parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte eseguita, mentre il giudizio deve proseguire per le obbligazioni ancora ineseguite.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza, della sua rituale notificazione all’amministrazione e del decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare l’inottemperanza e di ordinare le misure necessarie all’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, disporre preventivamente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuandone il titolare e il termine per l’esercizio delle funzioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le deduzioni contenute in un atto depositato oltre i termini processuali per le memorie non possono essere esaminate, anche se riguardano la liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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