Cassazione Penale, Sentenza n. 36988/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 7/3/2023 che, nel riesame, aveva riqualificato le condotte a capo 1 e 2 da reati ex art.73 DPR 309/1990 in ipotesi associativa ex art.74 DPR 309/1990, declinando la competenza al GIP distrettuale e tuttavia confermando la custodia cautelare in carcere ai sensi degli artt.27 e 291, comma 2, c.p.p. La difesa deduceva: 1) illegittima e carente motivazione della riqualificazione (mancata base probatoria nelle indagini per sostenere l'ipotesi associativa); 2) illegittimità del mantenimento della misura cautelare per difetto delle esigenze cautelari, dato anche lo stato detentivo attuale della ricorrente per altro titolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il tribunale del riesame può riqualificare la fattispecie (anche in senso più grave) sulla base della contestazione provvisoria e della situazione di fatto emersa, entro i limiti della continuità della stessa fattispecie; b) la riqualificazione in associazione è stata motivata in modo articolato e sufficiente, e la censura difensiva è risultata aspecifica e priva di concreto confronto con il percorso motivazionale del Tribunale; c) il mantenimento della misura cautelare non è viziato: il Tribunale ha valutato le esigenze cautelari (pericolo di recidiva e proseguimento dell'attività criminale) e ha adeguatamente argomentato la sussistenza del rischio nonostante l'attuale detenzione per altro titolo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990 art. 73
Norma che sanziona il traffico illecito di sostanze stupefacenti; i capi originariamente contestati alla ricorrente erano inquadrati in base a questo articolo. La sentenza osserva che la qualificazione provvisoria può essere superata in sede di riesame se la situazione di fatto lo giustifica.
D.P.R. n. 309/1990 art. 74
Prevede l'ipotesi associativa finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto che i fatti, considerati unitariamente, integrassero questa fattispecie e la Cassazione ha ritenuto lecita la riqualificazione operata in riesame.
D.P.R. n. 309/1990 art. 80, comma 2
Richiamato nella contestazione originaria come aggravante o circostanza collegata; non posta come ostacolo alla riqualificazione in associazione.
Codice di procedura penale art. 51, comma 3-bis
Disposizione sulla competenza per ragioni connesse alla riqualificazione delle fattispecie; la Corte rileva che la possibilità di ricondurre la nuova fattispecie alla competenza del giudice distrettuale non preclude al tribunale del riesame di valutare le esigenze cautelari.
Codice di procedura penale art. 328, comma 1-bis
Norma sulla competenza in caso di riqualificazione in sede di riesame; interpretata nel senso che il trasferimento di competenza non impedisce la conferma della misura cautelare da parte del tribunale del riesame entro i limiti degli artt.27 e 291 c.p.p.
Codice di procedura penale art. 27
Principio che regola i presupposti della misura cautelare; richiamato per affermare che, qualora sussistano i presupposti di legge, la decisione cautelare va adottata anche se il giudice è poi ritenuto incompetente per altra ragione.
Codice di procedura penale art. 291, comma 2
Consente al giudice del riesame di confermare la misura adottata da un giudice poi ritenuto incompetente, purché le esigenze cautelari siano adeguatamente motivate; la Corte ha ritenuto correttamente applicata tale disposizione.
Codice di procedura penale art. 616
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la sentenza applica le relative pronunzie (condenna alle spese e sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- Il giudice del riesame può legittimamente riqualificare la fattispecie anche in senso più grave se la situazione di fatto emergente lo giustifica, purché la nuova qualificazione sia motivata in modo puntuale.
- La riqualificazione che comporti un cambio di competenza non impedisce al tribunale che opera il riesame di valutare e, se del caso, confermare o confermare la misura cautelare adottata dal giudice ritenuto incompetente, ai sensi degli artt.27 e 291, comma 2, c.p.p.
- Le censure generiche o non confrontanti puntualmente il percorso motivazionale del giudice sono destinate a fallire: è necessario un'argomentazione specifica che illustri perché le emergenze investigative non supporterebbero la nuova ricostruzione.
- Lo stato di detenzione attuale dell'indagato per altro titolo non elimina automaticamente il rischio cautelare: il giudice valuta il rischio di recidiva e la possibilità di recuperare la libertà, specialmente quando la detenzione è provvisoria.
- In sede cautelare l'esigenza di urgenza giustifica un percorso motivazionale più sintetico, ma comunque coerente e adeguato a dimostrare i presupposti della misura; la mera invocazione di carenze probatorie generiche non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
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