Sentenza del 09/05/2019 n. 12328 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IRPEG versata in eccedenza per l'anno 1995, sostenendo che il reddito degli immobili vincolati dovesse essere determinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, applicando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, anziché sulla base dei canoni di locazione. La CTR aveva negato il rimborso ritenendo la norma inapplicabile agli immobili strumentali all'attività d'impresa. La società ha contestato tale decisione con sette motivi, riguardanti motivazione, onere documentale, divieto di nuove eccezioni in appello, giudicato interno ed esterno e interpretazione della disciplina fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo e ha confermato che, per le imposte dirette, il regime previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 riguarda il reddito fondiario e non si applica agli immobili di interesse storico-artistico strumentali all'attività d'impresa, i cui canoni concorrono alla determinazione del reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. La Corte ha inoltre escluso la prova valida del giudicato esterno e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2
Il reddito degli immobili di interesse storico o artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
Secondo la decisione, la norma opera per la determinazione del reddito fondiario, ma non per i redditi d'impresa derivanti da immobili strumentali all'attività societaria.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 3 (Statuto del contribuente)
Il contribuente non è tenuto a fornire documenti già in possesso dell'Amministrazione, ma deve indicare con chiarezza quali documenti siano coinvolti e dimostrare la loro rilevanza nel caso concreto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; l'Amministrazione può invece specificare in appello una contestazione già genericamente formulata in primo grado quando si tratti di una mera difesa.
Art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Chi invoca un giudicato esterno deve provare il passaggio in giudicato mediante la specifica certificazione prevista dalla norma; la mera produzione della sentenza o documenti equipollenti non è sufficiente.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, codice di procedura civile
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, ai vizi processuali e all'omesso o insufficiente esame della motivazione nei limiti applicabili.
Massime di principio
- Per gli immobili di interesse storico-artistico appartenenti a un'impresa, occorre distinguere tra reddito fondiario e reddito d'impresa: il criterio catastale agevolato non si applica, secondo questo orientamento, quando l'immobile è strumentale o i canoni costituiscono ricavi dell'attività.
- La qualificazione dell'immobile come strumentale deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta concreto, poiché tale caratteristica può cambiare nel tempo.
- In appello una parte può precisare una difesa già implicitamente presente in primo grado; il divieto di domande o eccezioni nuove non impedisce necessariamente l'articolazione più specifica di una contestazione già proposta.
- Chi invoca un giudicato esterno deve produrre non solo la sentenza, ma anche una certificazione idonea a dimostrarne il passaggio in giudicato; indizi o attestazioni indirette non bastano.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo completo e autosufficiente, riportando il contenuto rilevante degli atti e spiegando precisamente la loro incidenza sulla decisione.
- Un precedente relativo a un'altra imposta, soprattutto se contiene un'affermazione non decisiva rispetto alla controversia, non vincola necessariamente il giudice in una causa relativa alle imposte dirette.
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