Cassazione Penale, Ordinanza n. 39639/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, come modificato e convertito dalle successive disposizioni richiamate nella decisione. Il ricorso deduceva formalmente violazione di legge, ma il motivo era costruito in modo da riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, mirando in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze processuali. La sentenza di merito aveva valorizzato, tra l'altro, che l'imputato era già stato sanzionato in via amministrativa per la medesima violazione ed era stato sorpreso dalle forze dell'ordine all'interno delle aree di parcheggio di una clinica di Maddaloni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite in sede di legittimità perché meramente reiterative di argomenti già vagliati e disattesi, prive di una critica specifica alla motivazione impugnata e dirette soltanto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso. La Corte ha anche richiamato la declaratoria di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 47/2024.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Norma incriminatrice/precettiva oggetto del giudizio, la cui violazione è stata confermata dai giudici di merito e non è stata messa utilmente in discussione in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost.
Parametri costituzionali invocati nelle questioni di legittimità costituzionale richiamate nella decisione.
art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU
Parametro convenzionale richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate non fondate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica e puntuale critica della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa lettura del compendio probatorio, salvo l'allegazione di specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente può essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non emergono profili di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- La sopravvenuta declaratoria di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma incriminatrice rafforza la tenuta della decisione di merito e non consente, di per sé, l'accoglimento del ricorso in assenza di ulteriori vizi dedotti e specificamente argomentati.
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