Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3319/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della Di-fesa, per il profilo “Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)” – nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, sebbene allo stato non pubblica, laddove di interesse – pubblicata sul portale “inPA” in data 9.12.2025, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei vincitori; 2) dei verbali della Commissione esaminatrice con particolare riferimento a quello con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 24,88; 3) del bando di concorso pubblico (per quanto di ragione) per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul portale inPA in data 29 dicembre 2023; 4) del provvedimento della Commissione RIPAM del 18.02.2025 con cui è stato riadottato “ora per allora” il bando di concorso sub 3); 5) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in particolare: dei singoli verbali inerenti alla validazione e all’approvazione della suddetta graduatoria e dei verbali di valutazione dei titoli dei concorsisti, nonché eventuali atti e/o contratti successivi alla graduatoria o databili nelle more del presente giudizio. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roberto Maria Caccia: per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari a) della valutazione pari a 23,50/30 della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa - N. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1); b) del quesito n. 34 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); c) della graduatoria del concorso sub a), da ultimo pubblicata, a seguito di rettifica, in data 3.04.2026, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione 163 con 25 punti; d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto: f) alla attribuzione di 1 punto dovuto per l’annullamento del quesito impugnato ed ulteriore rispetto ai 23,50 conseguiti alla prova scritta. g) a seguito del riconoscimento dell’ulteriore punteggio dovuto, alla conseguente rettifica della posizione occupata in graduatoria ed all’inserimento tra i vincitori di concorso; e per la condanna h) dell’Amministrazione resistente alla rettifica del punteggio e della posizione occupata in graduatoria dal ricorrente, includendolo tra i vincitori di concorso.

Giustizia amministrativa202601690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per funzionari del Ministero della Difesa, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei vincitori, nonché gli atti di valutazione della prova scritta e il bando

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente principale ha impugnato la graduatoria finale del concorso per il reclutamento di funzionari del Ministero della Difesa, contestando il punteggio complessivo attribuitogli e la mancata inclusione tra i vincitori. Nel giudizio è stato proposto ricorso incidentale da altro candidato, collocato come idoneo non vincitore, che ha impugnato la valutazione della propria prova scritta, il quesito n. 34 e la graduatoria, chiedendo l'attribuzione di un ulteriore punto e il conseguente inserimento tra i vincitori. Entrambi i candidati sostengono la correttezza della risposta fornita al medesimo quesito giuridico. Il ricorso incidentale è stato ritenuto ammissibile perché l'eventuale accoglimento del ricorso principale avrebbe potuto determinare il superamento in graduatoria del ricorrente incidentale da parte del ricorrente principale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare del ricorrente incidentale, rilevando il fumus boni iuris per le stesse ragioni già esposte nell'ordinanza cautelare resa sul ricorso principale. La risposta indicata al quesito contestato è stata ritenuta corretta alla luce dell'art. 260, comma 2, TFUE. Di conseguenza, le amministrazioni sono state obbligate a eliminare la penalità di 0,25 punti e ad attribuire al ricorrente incidentale 0,75 punti per la risposta corretta, con le conseguenti determinazioni sulla graduatoria. È stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., secondo modalità e termini dettagliatamente indicati. L'inadempimento agli adempimenti di pubblicazione entro i termini prescritti avrebbe comportato l'improcedibilità del ricorso incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la trattazione di merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 260, comma 2, TFUE

    «(...) La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (...)»

    La disposizione conferma la correttezza della risposta al quesito contestato, poiché prevede che la Corte di giustizia possa comminare allo Stato membro una somma forfettaria o una penalità in caso di mancata conformazione alla propria sentenza.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, qui prescritta nei confronti dei controinteressati del ricorso incidentale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il ricorso incidentale è ammissibile quando l'eventuale accoglimento del ricorso principale potrebbe incidere negativamente sulla posizione del ricorrente incidentale, determinandone il superamento in graduatoria.
  • In una procedura concorsuale, la risposta a un quesito deve essere valutata alla luce del chiaro significato della disposizione normativa richiamata; ove la risposta del candidato risulti corretta, è illegittima l'applicazione della penalità e deve essere attribuito il punteggio previsto per la risposta corretta.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può comportare l'ordine alle amministrazioni di rettificare immediatamente il punteggio del candidato e di adottare le conseguenti determinazioni sulla graduatoria, nelle more della decisione di merito.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa o impossibile la notificazione individuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendo la pubblicazione del ricorso, dell'ordinanza e degli avvisi sui siti istituzionali delle amministrazioni.
  • L'omesso compimento, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti necessari per l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami può determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.