Sentenza n. 1403/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - della determina sindacale R.G. n. 361 del 28.02.2025 e R.I. n. 5 del 28.02.2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lipari dal 28.02.2025 al 15.03.2025, con la quale è stata approvata la determinazione della misura del CUP – Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (ex COSAP) – anno 2025 e quadro finale dei restanti coefficienti moltiplicatori e relativi allegati 1 e 3; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: a) la relazione istruttoria del Responsabile Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 6798 del 28.02.2025; b) la nota del Comune di Lipari 1° Servizio: Patrimonio Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 8923 del 12.03.2025, con la quale, sulla base della determina sindacale di cui sopra, è stato richiesto alla ditta “Il Galeone di Domenica Monte” l’importo di € 6.710,00 per l’anno 2025, a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico, inerente la concessione permanente n. 36/2023; c) la nota del Comune di Lipari 1° Servizio: Patrimonio Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 8545 del del 10.03.2025, con la quale, sulla base della determina sindacale di cui sopra, è stato richiesto alla società Maia s.r.l.s., quale esercente l’attività di caffè/Bar “La Vela”, l’importo di € 8.818,00 per l’anno 2025, a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico, inerente la concessione permanente n. 5/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina sindacale di approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria per l’anno 2025, nonché richieste di pagamento del canone per due concessioni permanenti di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina sindacale con cui il Comune di Lipari ha determinato, per il 2025, i coefficienti moltiplicatori delle tariffe del canone unico patrimoniale, nonché gli atti istruttori e le conseguenti richieste di pagamento, relative rispettivamente agli importi di 6.710 euro e 8.818 euro. In via preliminare, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione consiliare che aveva approvato il regolamento comunale sul canone. Il primo motivo ha dedotto l’incompetenza del Sindaco, sostenendo che, ai sensi dell’art. 45 del regolamento comunale, la determinazione delle tariffe spettasse alla Giunta municipale; sono state inoltre dedotte violazione della normativa regionale sull’ordinamento degli enti locali, sviamento, illogicità e contraddittorietà. Il secondo motivo ha censurato l’aumento dei coefficienti moltiplicatori, ritenuto irragionevole, sproporzionato e privo di adeguata istruttoria e motivazione, in violazione dell’art. 1, commi 817, 824 e 843, della legge n. 160/2019 e dell’art. 48, comma 2, del regolamento comunale. I ricorrenti hanno contestato, in particolare, l’assenza di effettive e comprovate esigenze di incremento del canone e di una verifica dell’impatto delle occupazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, ritenendo non necessaria l’impugnazione del regolamento comunale. Le censure riguardavano infatti vizi propri della determina sindacale — competenza, istruttoria, motivazione e violazione di legge — e non l’illegittimità derivata o diretta di specifiche disposizioni regolamentari. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. In Sicilia, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l.r. n. 7/1992, la competenza residuale sugli atti di amministrazione spetta al Sindaco, salvo attribuzione specifica alla legge o allo statuto in favore di altri organi. L’art. 48, comma 2, del TUEL non trova applicazione automatica nell’ordinamento siciliano. Lo Statuto del Comune di Lipari contiene una disposizione che richiama la competenza della Giunta secondo l’abrogato art. 35 della legge n. 142/1990, ma tale norma statale non è stata recepita dalla Regione Siciliana e il richiamo statutario non costituisce un’inequivoca attribuzione della competenza tariffaria alla Giunta. Il TAR ha quindi disapplicato, per contrasto con la norma regionale sovraordinata, l’art. 45, comma 3, del regolamento comunale nella parte in cui attribuiva alla Giunta l’approvazione delle tariffe. Il secondo motivo è stato parimenti respinto. Il Comune aveva rispettato il vincolo derivante dalla precedente sentenza del CGARS, riconducendo la tariffa base al valore legale di 40 euro/mq previsto dall’art. 1, comma 826, della legge n. 160/2019. La modifica dei coefficienti moltiplicatori rientrava nella discrezionalità comunale, purché diretta a rispettare l’invarianza del gettito e attuata secondo criteri di ragionevolezza e gradualità, in relazione all’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni. La relazione istruttoria richiamata dalla determina esponeva un percorso analitico e oggettivo basato su accessibilità, flussi commerciali, pregio storico-architettonico, flussi turistici, pregio paesaggistico e panoramico, con indicazione dei relativi sub-indici e range di valori. Il TAR ha ritenuto adeguate l’istruttoria e la motivazione e ha escluso che gli aumenti fossero fondati sugli oneri di manutenzione di cui all’art. 1, comma 824, della legge n. 160/2019 e all’art. 48, comma 2, del regolamento: essi erano invece giustificati dall’impatto delle occupazioni ai sensi del comma 817, criterio autonomo e sufficiente. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, l.r. n. 7/1992
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
Nell’ordinamento siciliano attribuisce al Sindaco la competenza residuale sugli atti di amministrazione, salvo attribuzione specifica ad altri organi da parte della legge o dello statuto.
art. 1 l.r. n. 48/1991
Il rinvio alle norme statali sull’ordinamento degli enti locali è recettizio e statico; l’ordinamento regionale siciliano non subisce automaticamente le successive modifiche o abrogazioni delle norme statali richiamate.
art. 22 dello Statuto del Comune di Lipari
La Giunta è competente per l'adozione degli atti di amministrazione previsti dall'art. 35 della legge n. 142/1990.
Il richiamo statutario all’art. 35 della legge n. 142/1990 non attribuisce in modo inequivoco alla Giunta la competenza residuale, poiché tale disposizione non è stata recepita nella Regione Siciliana ed è stata abrogata.
art. 24 dello Statuto del Comune di Lipari
Il Sindaco rappresenta l'Ente, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
Conferma, in coerenza con l’art. 13 della l.r. n. 7/1992, la competenza residuale del Sindaco.
art. 45, commi 2 e 3, del Regolamento comunale sul canone patrimoniale
Le tariffe relative ad ogni altra singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Il comma 3, nella parte in cui attribuisce alla Giunta l’approvazione delle tariffe, è stato disapplicato perché contrario alla norma regionale sovraordinata che attribuisce la competenza residuale al Sindaco. Il comma 2 individua criteri tariffari riferiti alla classificazione delle strade, all’estensione e durata dell’occupazione, al valore economico dell’area e all’attività esercitata.
art. 1, comma 817, legge n. 160/2019
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
Consente ai Comuni di modificare le tariffe e i coefficienti, nel rispetto della ragionevolezza e gradualità e in relazione all’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni, assicurando il vincolo dell’invarianza del gettito, salvo la rivalutazione ISTAT.
art. 1, comma 824, legge n. 160/2019
Consente una maggiorazione del canone per effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti in concreto dall’occupazione, purché non già posti a carico degli occupanti; tale criterio è autonomo rispetto alla maggiorazione fondata sull’impatto ambientale e urbanistico.
art. 1, comma 826, legge n. 160/2019
Prevede il valore legale di 40 euro/mq per la tariffa base, cui il Comune si è conformato in esecuzione del precedente giudicato.
art. 1, comma 843, legge n. 160/2019
È richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure, ma il testo della decisione non ne esplicita una specifica interpretazione autonoma.
art. 48, comma 2, del Regolamento comunale sul canone patrimoniale
Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano occupazioni.
Non trova applicazione nel caso concreto, poiché gli aumenti non erano fondati sugli oneri di manutenzione, ma sull’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni.
art. 48, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.
Non si applica, quale disciplina della competenza residuale della Giunta, nell’ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana.
art. 35, legge n. 142/1990
La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti.
Il richiamo a tale disposizione contenuto nello Statuto comunale non è sufficiente a trasferire alla Giunta la competenza residuale, non essendo stata la norma recepita nella Regione Siciliana ed essendo stata abrogata.
artt. 3 e 4 disp. prel. c.c.
Esprimono il principio gerarchico, in base al quale una fonte regolamentare non può derogare a una norma sovraordinata.
art. 15 disp. prel. c.c.
Esprime il principio cronologico nella successione delle norme, richiamato insieme al principio gerarchico per giustificare la non applicazione della disposizione regolamentare incompatibile.
Massime di principio
- Nella Regione Siciliana, la competenza residuale sugli atti di amministrazione degli enti locali spetta al Sindaco ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l.r. n. 7/1992, salvo che la legge o lo statuto attribuiscano in modo specifico e inequivoco l’atto a un altro organo; non trova applicazione automatica la disciplina statale dell’art. 48, comma 2, del TUEL.
- Un regolamento comunale che attribuisca alla Giunta una competenza residuale riservata dalla legge regionale al Sindaco deve essere non applicato o disapplicato dal giudice amministrativo, anche se non autonomamente impugnato, quando la controversia riguarda un successivo atto attuativo e il regolamento non è direttamente censurato.
- La mancata impugnazione dell’atto regolamentare presupposto non rende inammissibile il ricorso contro l’atto applicativo quando il ricorrente deduce esclusivamente vizi propri di quest’ultimo e contesta le modalità concrete di applicazione del regolamento, non la validità delle sue disposizioni.
- La determinazione dei coefficienti del canone unico patrimoniale rientra nella discrezionalità dell’ente locale, purché siano rispettati il valore legale della tariffa base, l’invarianza del gettito e criteri di ragionevolezza e gradualità correlati all’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni.
- L’istruttoria e la motivazione della determinazione tariffaria sono adeguate quando espongono, anche mediante richiamo per relationem a una relazione istruttoria, parametri oggettivi e verificabili relativi alle caratteristiche delle aree, ai flussi commerciali e turistici, al pregio storico-architettonico e al valore paesaggistico o panoramico.
- La maggiorazione del canone fondata sull’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni ai sensi dell’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019 costituisce criterio autonomo rispetto alla maggiorazione per effettivi e comprovati oneri di manutenzione prevista dal comma 824; l’amministrazione non deve dimostrare tali oneri quando l’incremento è giustificato dal primo criterio.
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