Cassazione Civile, Ordinanza n. 14778/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, nei confronti di dipendenti del Ministero assegnati all'estero, dell'inclusione dell'indennità di amministrazione tra gli assegni di carattere fisso e continuativo che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, sono corrisposti anche durante il servizio all'estero insieme all'assegno di sede. I ricorrenti sostenevano che tale indennità, per natura e disciplina collettiva del comparto ministeri, dovesse essere computata nel trattamento economico spettante all'estero; hanno inoltre censurato la sentenza d'appello per violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato, per erronea interpretazione della disciplina pattizia e per illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis del d.l. n. 138 del 2011 conv. in l. n. 148 del 2011. In via preliminare, la Corte ha anche esaminato la validità delle procure speciali per il giudizio di cassazione e ha rilevato l'assenza di ius postulandi per la maggior parte dei ricorrenti e per il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tutti i ricorrenti tranne che per Ascenza Parisi, Elisa Antonia Ricci e Massimo Ricci, quali eredi di Pietro Ricci, perché solo costoro risultavano muniti di valida procura speciale per il giudizio di cassazione. Ha qualificato come ricorso incidentale il ricorso successivo proposto da un altro dipendente e lo ha dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Per i soli eredi di Pietro Ricci ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata limitatamente alle loro posizioni e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affermando che, per i periodi di servizio all'estero anteriori alla norma interpretativa poi dichiarata parzialmente incostituzionale, l'indennità di amministrazione rientra tra gli emolumenti cumulabili con l'assegno di sede ex art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero, ritenuto riferito a questione diversa da quella devoluta, e ha demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di cassazione relative alle sole posizioni accolte.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale; se la procura non è speciale o è anteriore alla sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il controricorso deve contenere motivi di diritto effettivamente pertinenti al giudizio; la loro mancanza comporta inammissibilità dell'atto.
art. 370, comma 2, c.p.c.
Richiama i requisiti del controricorso, che deve svolgere una reale attività difensiva rispetto al ricorso avversario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale usato per censurare violazioni di legge sostanziale e contrattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma tale doglianza è stata superata dall'accoglimento sui motivi di diritto.
art. 170 d.P.R. n. 18 del 1967
L'indennità di servizio all'estero si cumula con stipendio e assegni fissi e continuativi per l'interno; l'indennità di amministrazione rientra tra gli emolumenti cumulabili, per natura e funzione.
art. 1-bis d.l. n. 138 del 2011 conv. in L. n. 148 del 2011
La norma di interpretazione autentica che escludeva l'indennità di amministrazione dal trattamento economico all'estero è stata considerata incostituzionale per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, nella parte indicata dalla Corte costituzionale.
art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la riserva alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico del pubblico impiego.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per affermare che il trattamento economico dei dipendenti pubblici è regolato dalla contrattazione collettiva e dalle fonti ad essa conformi.
art. 12 preleggi
Invocato nell'interpretazione delle disposizioni contrattuali e legislative sulla spettanza dell'indennità.
art. 34 C.C.N.L. comparto Ministeri 1994/1997
Richiamato a sostegno della tesi che l'indennità di amministrazione facesse parte del trattamento economico rilevante.
art. 34 C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri 1994/1997
Richiamato dai ricorrenti nella ricostruzione della disciplina contrattuale applicabile.
art. 39 C.C.N.L. comparto Ministeri 1998/2001
Richiamato per sostenere l'inclusione dell'indennità nel trattamento economico rilevante ai fini del servizio all'estero.
art. 17 C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri 16 ottobre 1993
Richiamato dai ricorrenti tra le fonti collettive del trattamento economico.
art. 31 C.C.N.L. comparto Ministeri 2006/2009
Richiamato dai ricorrenti a conferma della disciplina contrattuale del trattamento economico.
art. 33 C.C.N.L. 1998/2001
Richiamato nel quarto motivo di ricorso come norma contrattuale rilevante per la definizione del trattamento spettante.
art. 6 CEDU
Invocato per sostenere l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica per violazione del giusto processo.
artt. 3, 101, 102, 104, 36 Cost.
Richiamati nel terzo motivo a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.l. n. 138 del 2011.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del difensore che ha agito senza valida procura speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e successiva alla sentenza impugnata: una procura rilasciata in primo grado non abilita, di per sé, alla proposizione del ricorso per cassazione.
- La mancanza della procura speciale determina non una mera nullità, ma l'assenza di ius postulandi e quindi l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore privo di valido mandato per la fase di legittimità.
- Il controricorso è inammissibile se non contiene un'effettiva confutazione delle censure del ricorso o se è costruito su questioni diverse da quelle devolute al giudizio di cassazione.
- L'indennità di servizio all'estero prevista per il personale diplomatico e amministrativo non ha natura retributiva in senso stretto, ma compensativa dei maggiori oneri derivanti dalla permanenza all'estero; ciò non esclude che alcune voci accessorie del trattamento interno, se fisse e continuative, siano cumulabili con essa.
- L'indennità di amministrazione, quando abbia carattere fisso, continuativo e generale, rientra tra gli emolumenti computabili ai fini del cumulo con l'assegno di sede per il servizio all'estero, per le fattispecie anteriori alla norma interpretativa poi dichiarata incostituzionale.
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