Cassazione Penale, Sentenza n. 31726/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ceduto più quantitativi di cocaina e detenuto un ulteriore quantitativo, con qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità, escludendo la recidiva e rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 2.700 di multa. Con unico motivo, la difesa ha dedotto l'erronea applicazione della continuazione, sostenendo che le cessioni e la detenzione, avvenute nello stesso contesto spazio-temporale e riguardanti la medesima sostanza, integrassero un'unica condotta e un solo reato, anziché più reati unificati ex art. 81, secondo comma, c.p. La difesa ha inoltre chiesto l'applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., ritenendo che la qualificazione unitaria del fatto e il riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 imponessero tale attenuante. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente all'unicità dell'azione, osservando che detenzione e cessioni erano contestuali, riguardavano complessivamente la cocaina detenuta dall'imputato in un unico momento e perseguivano un unico fine. Ha invece ritenuto infondata la doglianza relativa all'art. 62, n. 4, c.p., poiché la lieve entità del reato di cui all'art. 73, comma 5, non comporta automaticamente la speciale tenuità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso.
La decisione
La Corte ha qualificato come unica condotta tipica, e quindi come un solo reato, la detenzione e la cessione contestuale della medesima sostanza stupefacente, eliminando l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, pari a quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa. Ha rigettato nel resto il ricorso, confermando il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., ritenuto compatibile con la qualificazione unitaria del fatto il rilievo dell'abitualità e del contesto di spaccio. La pena è stata rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.300 di multa. L'annullamento è stato disposto senza rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione presuppone la pluralità di reati; non trova applicazione quando più atti contestuali, aventi a oggetto la medesima sostanza e diretti a un unico fine, costituiscono un'unica azione tipica e un solo reato.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie è una norma mista cumulativa, integrata anche da una sola delle condotte tipiche previste dall'art. 73, comma 1. Più detenzioni o cessioni normalmente integrano più reati, salvo che siano contestuali, riguardino la medesima sostanza e siano espressione di un unico comportamento e di un unico fine.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede l'accertamento della speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso; non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, più detenzioni o cessioni della medesima sostanza costituiscono un unico reato quando siano contestuali o poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, nello stesso contesto e in funzione di un unico fine; in tal caso gli atti plurimi perdono la loro individualità e non può applicarsi la disciplina della continuazione.
- Quando sono contestate più dazioni di stupefacente, il giudice di merito deve verificare preliminarmente la contestualità, l'identità della sostanza e l'unicità del fine, prima di qualificare i fatti come pluralità di reati unificati dalla continuazione.
- La qualificazione del fatto come reato di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; occorre accertare autonomamente la speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia dell'evento dannoso o pericoloso.
- La qualificazione unitaria di più atti come unico reato non impedisce di valorizzare, ai fini del diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità, le modalità complessive dell'azione, il coinvolgimento di più soggetti, il quantitativo non trascurabile e l'inserimento dell'agente in un contesto abituale o professionale di spaccio.
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