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Sentenza

Sentenza n. 745/2026 - Napoli, Sezione 1

Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 2975/2024 pubblicata il 23.04.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 19530/2023, divenuta cosa giudicata, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202504782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2975/2024, pubblicata il 23 aprile 2024, non impugnata e passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuna delle quattro annualità riconosciute. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 novembre 2024 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligandola a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario per poter azionare l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    La controversia riguarda l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario e viene trattata dal giudice amministrativo nell'ambito della relativa giurisdizione di esecuzione.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'attuazione concreta del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione o il riconoscimento di un'utilità ha immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a far conseguire concretamente al destinatario il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è esperibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale del giudicato.
  • La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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