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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36127/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte processuale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio davanti al giudice di pace, nel quale il tribunale, decidendo sull'appello incidentale del convenuto, ha riformato la decisione di primo grado dichiarando l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Roma in favore di quello di Lecco. Il ricorrente ha censurato tale statuizione sostenendo che l'appello incidentale della controparte fosse tardivo e quindi inammissibile, perché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. e per una questione di competenza che, a suo dire, era già autonomamente interesse della controparte e non derivava dall'appello principale. Deduceva inoltre violazione degli artt. 333, 334 e 343 c.p.c., nonché dell'art. 327 c.p.c., per avere il tribunale ammesso l'impugnazione incidentale nonostante la pretesa tardività.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche quando sia scaduto il termine ordinario per impugnare e anche se la parte abbia prestato acquiescenza, senza distinzione tra capi autonomi e non autonomi della sentenza, purché l'impugnazione principale sia ammissibile; l'unico effetto sfavorevole è la perdita di efficacia dell'incidentale se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. Nonostante in motivazione si dica che il ricorso dev'essere "respinto", il dispositivo dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine lungo per impugnare, ma ritenuto non ostativo all'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con gli artt. 334 e 343 c.p.c. per l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 334 c.p.c.

    consente l'impugnazione incidentale tardiva contro la parte che ha proposto impugnazione principale, senza subire gli effetti della scadenza del termine ordinario o dell'acquiescenza; perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato quale norma che, nel giudizio di appello, coordina la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato quale norma che, nel giudizio di cassazione, disciplina la proposizione del controricorso contenente impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    la Corte ritiene il ricorso inammissibile perché la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se proposta oltre il termine ordinario per impugnare e anche in presenza di acquiescenza alla sentenza, purché sia proposta contro una parte che ha introdotto un'impugnazione principale ammissibile.
  • Ai fini dell'art. 334 c.p.c. non rileva che il capo della sentenza investito dall'impugnazione incidentale sia autonomo rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale: la norma opera in modo generale, salvo l'inefficacia dell'incidentale se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile.
  • La tardività dell'impugnazione incidentale non ne determina l'inammissibilità per sé, ma solo una posizione di dipendenza funzionale dall'impugnazione principale.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contrapporsi a un orientamento giurisprudenziale consolidato senza addurre argomenti idonei a modificarlo, esso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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