Regolamento (UE) 2016/1824
Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo ampio e tecnico sui tre atti delegati che completano il regolamento base sull’omologazione dei veicoli di categoria L. Aggiorna liste di regolamenti UNECE applicabili, chiarisce requisiti costruttivi e di sicurezza, e rafforza le prescrizioni su antimanomissione, OBD, emissioni, rumore e misurazione dell’efficienza energetica. Introduce inoltre precisazioni importanti per conversioni tra configurazioni, marcature dei componenti e procedure di prova. L’obiettivo dichiarato è migliorare coerenza, chiarezza, efficacia e allineamento al progresso tecnologico.
Modifica i regolamenti delegati (UE) n. 3/2014, n. 44/2014 e n. 134/2014 in materia di omologazione dei veicoli della categoria L, aggiornando requisiti tecnici, prove e prescrizioni su sicurezza, costruzione, OBD, emissioni e prestazioni ambientali.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli della categoria L disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013, ossia veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli, nonché ai relativi componenti, equipaggiamenti e unità di propulsione oggetto dei regolamenti delegati modificati. Le modifiche riguardano in particolare omologazione UE, vigilanza del mercato, procedure di prova, requisiti di sicurezza funzionale, costruzione del veicolo, emissioni, sistemi OBD, rumorosità ed efficienza energetica. È espressamente indicato come testo rilevante ai fini del SEE; si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un ambito territoriale speciale né esclusioni generali, ma prevede varie deroghe tecniche per specifiche sottocategorie (ad es. L1e, L3e-A1/A2/A3, L4e-A1/A2/A3, L6e, L7e) e per particolari prove o configurazioni.
Modifica dei regolamenti delegati sull’omologazione dei veicoli di categoria L
Il regolamento delegato (UE) 2016/1824 interviene su tre atti delegati collegati al regolamento (UE) n. 168/2013, con l’obiettivo di correggere, chiarire e aggiornare il quadro tecnico di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli. I considerando evidenziano la necessità di garantire un’applicazione più esatta degli atti vigenti, migliorandone coerenza, chiarezza e aderenza al progresso tecnologico.
Ambito e finalità sistemica
L’intervento riguarda le prescrizioni di sicurezza funzionale, costruzione dei veicoli e prestazioni ambientali/di propulsione. La Commissione segnala problemi applicativi emersi presso le autorità di omologazione e le parti interessate e procede quindi ad aggiornare allegati, definizioni e procedure di prova, anche per rendere più efficace il sistema di omologazione UE per la categoria L.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 3/2014: sicurezza funzionale
Nel regolamento delegato (UE) n. 3/2014 vengono anzitutto aggiornate le dizioni soggettive all’articolo 3, paragrafo 2, sostituendo «fabbricanti» con «fabbricanti di componenti ed equipaggiamenti». Il cuore delle modifiche è però nell’allegato I, che aggiorna l’elenco dei regolamenti UNECE applicabili obbligatoriamente a numerose sottocategorie L.
Tra i chiarimenti più rilevanti figurano:
- la precisazione dei requisiti per la ricarica esterna dei veicoli elettrici, con il divieto di avviare il veicolo finché il connettore esterno è collegato;
- la riformulazione delle regole sulla retromarcia, che non può essere attivata in modo incontrollato durante la marcia avanti;
- l’obbligo che tutti i vetri di sicurezza montati sul veicolo siano omologati secondo il regolamento UNECE n. 43;
- la chiarificazione dei simboli e delle etichette nel quadro degli indicatori di bordo, vietando personalizzazioni che alterino forma e orientamento dei simboli prescritti;
- l’aggiornamento e la precisazione delle norme sui pneumatici, incluse condizioni di esenzione per pneumatici destinati a usi particolari e criteri di verifica degli spazi di rotolamento e delle sagome massime;
- ulteriori precisazioni su targhette, bordi interni, finiture, integrità strutturale e requisiti specifici per biciclette a pedalata assistita e veicoli L1e-B, con rinvio alla ISO 4210:2014 e valori minimi di prova specificati in tabella.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 44/2014: costruzione, antimanomissione e OBD
Nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 viene sostituito il riferimento a «costruttori» con «costruttori di componenti ed equipaggiamenti» e l’allegato I viene aggiornato con i regolamenti UNECE n. 10 e n. 62.
Le modifiche all’allegato II sono particolarmente estese e riguardano:
- la marcatura dei componenti e dei sistemi, con obblighi di identificazione duratura e indelebile;
- la struttura dei motori e dei condotti di aspirazione, inclusi manicotti inamovibili, sezioni ristrette e requisiti di distruzione o guasto permanente in caso di manomissione;
- la trasmissione variabile continua, con prescrizioni sui ripari, sul fissaggio e sui limiti di modifica che potrebbero aumentare la velocità massima del veicolo;
- requisiti specifici per le sottocategorie L3e-A1 e L4e-A1, compreso l’obbligo di manicotto inamovibile nel condotto di aspirazione e la marcatura della sottocategoria;
- una disciplina dettagliata dei componenti da marcare per prevenire manomissioni, che comprende centraline, carburatori, convertitori catalitici, cilindro, testata, tubi di scarico e aspirazione, silenziatori, organi di trasmissione e, per L1e/L2e/L6e, CVT e comando trasmissione.
Sul piano delle prestazioni dei veicoli e delle conversioni, il regolamento chiarisce che la conversione tra configurazioni A2 e A3 deve avvenire nel rispetto di un sistema di omologazione distinto ma coordinato, con rilascio di due omologazioni UE univoche, VIN unico per il veicolo convertibile, targhetta con indicazione dei livelli di rumore e delle potenze nelle diverse configurazioni, e documentazione specifica del costruttore.
Per l’OBD, il regolamento aggiorna la tabella delle funzioni di OBD fase II e modifica le prescrizioni relative a misfire, accesso ai dati di percorrenza, codici guasto e interfaccia diagnostica standard. In attesa di uno standard ISO o CEN per la categoria L, può essere installata un’interfaccia alternativa, purché il costruttore fornisca gratuitamente le informazioni sul pinout e un adattatore idoneo ai riparatori indipendenti, senza discriminazioni e senza elementi che impongano convalide o certificazioni aggiuntive. È inoltre disciplinato il caso in cui il tachimetro meccanico o la CVT non consentano l’input della distanza alla centralina, sostituendo tale dato con il tempo di funzionamento del motore.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 134/2014: emissioni, rumorosità, efficienza energetica
Nel regolamento delegato (UE) n. 134/2014 viene aggiornata la definizione di «velocità massima su 30 minuti» e l’articolo 3 viene adeguato lessicalmente. Il resto delle modifiche incide sulle prescrizioni ambientali e sui metodi di prova.
Sotto il profilo delle emissioni, vengono riviste le formule di calcolo, i fattori di deterioramento e le metodologie relative alle prove di tipo I, II, V, VII e VIII. Il regolamento aggiorna anche la classificazione delle famiglie di propulsione per la prova di tipo V, basandola su categoria, sottocategoria, inerzia, rapporti di trasmissione, caratteristiche del motore e dei sistemi di controllo dell’inquinamento.
In materia di efficienza energetica, il titolo dell’allegato VII viene modificato per ricomprendere espressamente emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica e autonomia elettrica. Sono aggiornate le formule per il calcolo del consumo normalizzato e i metodi di misurazione dell’autonomia elettrica; i veicoli L1e e i cicli a pedali sono esentati dalla prova dell’autonomia elettrica fino all’adozione di un’interfaccia armonizzata.
Sul versante delle emissioni evaporative e della durata dei sistemi di controllo dell’inquinamento, vengono precisate le prove SHED, il precondizionamento dei serbatoi e l’invecchiamento dei filtri ai carboni attivi, con regole più dettagliate su tempi, temperature, modalità di prova e selezione dei filtri rappresentativi.
Il regolamento interviene anche sulla rumorosità, inserendo norme sui silenziatori multimodali regolabili manualmente o elettronicamente e sulle misure contro la manomissione. In sintesi, il livello di prova deve corrispondere alla modalità più rumorosa e il costruttore non può introdurre dispositivi o procedure che non operano normalmente su strada solo per superare l’omologazione acustica.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori economici, il testo impone un aggiornamento puntuale delle specifiche tecniche, della documentazione di omologazione, dei fascicoli informativi e delle marcature sui componenti. Per avvocati e commercialisti che assistono costruttori, importatori o operatori del settore, risultano centrali le ricadute su conformità di prodotto, gestione delle varianti e versioni, prove tecniche, rapporti con i servizi tecnici e tracciabilità documentale. Il regolamento conferma infine la propria immediata efficacia diretta in tutti gli Stati membri dopo l’entrata in vigore.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 3/2014
L’articolo 1 sostituisce all’articolo 3, paragrafo 2, l’espressione «fabbricanti» con «fabbricanti di componenti ed equipaggiamenti» e rinvia all’allegato I per le modifiche agli allegati. L’allegato I aggiorna l’elenco dei regolamenti UNECE obbligatori, includendo tra gli altri i regolamenti n. 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 e 113 per varie sottocategorie L. Vengono inoltre precisate prescrizioni su ricarica esterna dei veicoli elettrici, retromarcia, vetri di sicurezza, simboli e indicatori, pneumatici, limiti di potenza, integrità strutturale e requisiti di conformità per cicli a pedali e biciclette a pedalata assistita L1e/L1e-B, inclusi i valori minimi di prova ISO 4210:2014.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 44/2014
L’articolo 2 sostituisce «costruttori» con «costruttori di componenti ed equipaggiamenti» all’articolo 3, paragrafo 2, e rinvia all’allegato II. L’allegato II aggiorna l’elenco dei regolamenti UNECE obbligatori (in particolare n. 10 sulla compatibilità elettromagnetica e n. 62 sulla protezione dall’impiego non autorizzato) e introduce numerosi chiarimenti su costruzione e antimanomissione: marcature sui componenti, manicotti e tubi di aspirazione, trasmissione variabile continua (CVT/TVC), sistemi di aspirazione, limitazioni per categorie A1, conversioni tra L3e/L4e-A2 e A3, nonché obblighi di marcatura duratura su componenti essenziali (centraline, carburatore, catalizzatore, basamento, cilindro, testata, tubi di scarico e aspirazione, silenziatori, organi di trasmissione, CVT e comando trasmissione per L1e/L2e/L6e). Sono inoltre introdotte modifiche sostanziali su OBD fase II, interfaccia di connessione diagnostica, criteri di malfunzionamento, memorizzazione dei codici guasto, disponibilità del chilometraggio o tempo motore e prove funzionali.
Modifiche al regolamento delegato (UE) n. 134/2014
L’articolo 3 aggiorna la definizione di «velocità massima su 30 minuti» e sostituisce l’espressione «costruttori» con «costruttori di componenti ed equipaggiamenti» all’articolo 3, paragrafo 4, rinviando all’allegato III. Le modifiche incidono su numerosi allegati: requisiti sulle prestazioni ambientali e di propulsione, calcolo dei fattori di deterioramento, efficienza energetica (CO2, consumo, autonomia elettrica), emissioni evaporative, prova di durata, classificazione delle famiglie di propulsione e metodi di prova. Sono introdotte tabelle e formule aggiornate per consumi ed emissioni, esenzioni per i veicoli L1e e per i cicli a pedali dalla prova di autonomia elettrica, nonché nuove prescrizioni su riduzione del rumore e antimanomissione dei silenziatori multimodali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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