Cassazione Penale, Sentenza n. 5442/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Palermo che li aveva condannati per il reato previsto dagli artt. 110 e 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (raccolta e trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi e non) contestando: (1) la valutazione fattuale e la mancata considerazione che erano abilitati al commercio su aree pubbliche; (2) l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266 (attività ambulante) per i rifiuti commerciati; (3) l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (4) l'omessa applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. per una presunta bonifica post delictum; (5) la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. per Alfonso Vela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: il primo motivo è inammissibile perché riguarda valutazioni di fatto (la Corte non rivede la valutazione probatoria del Tribunale, che ha accertato l'attività di raccolta/trasporto in area di loro disponibilità senza autorizzazione né registri); la documentazione prodotta dai difensori (autorizzazione al commercio itinerante e iscrizione di una società diversa all'albo gestori ambientali) non è pertinente ai fatti e ai mezzi rinvenuti in concreto; il motivo relativo all'art. 266 non era stato posto in decisione dal Tribunale e, comunque, la deroga non si applica a rifiuti pericolosi come batterie e apparecchiature elettriche; la causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata esclusa per la gravità e la notevole quantità del materiale sequestrato; l'asserita bonifica post delictum è stata realizzata da un terzo, non dagli imputati, e quindi non utile; l'esclusione delle attenuanti generiche è fondata sul giudizio di fatto del Tribunale che ha rilevato precedenti a carico di Alfonso Vela. Conseguenze pratiche: conferma della condanna di primo grado (ammende: Bernardo €1.800; Alfonso €2.700), dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.152 del 2006, art. 110 e art. 256, comma 1
Normativa penale in materia di gestione illecita di rifiuti; art. 256, co.1 sanziona chi, senza autorizzazione, raccoglie, recupera o trasporta rifiuti. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la raccolta e il trasporto di rifiuti rinvenuti in area di disponibilità degli imputati.
d.lgs. n.152 del 2006, art. 266 (deroga per commercio ambulante)
"le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio"
La deroga si applica solo se l'agente è titolare del titolo per il commercio ambulante (D.Lgs. n.114/1998) e se i rifiuti rientrano effettivamente nell'oggetto del suo commercio; non si estende ai rifiuti pericolosi che sono disciplinati autonomamente.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (regime autorizzativo commercio ambulante)
Occorre il titolo abilitativo previsto da questa norma per poter accedere alla deroga ex art. 266 d.lgs. 152/2006; la Corte ha ritenuto che l'autorizzazione prodotta non fosse pertinente alla raccolta/trasporto dei materiali pericolosi sequestrati.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte ha condiviso il Tribunale nel ritenere che la notevole quantità e la gravità delle condotte ostano all'applicazione di tale causa.
codice penale, art. 62, n. 6
Circostanza attenuante per la riparazione o l'eliminazione delle conseguenze del reato: va valutata rispetto a chi ha effettivamente posto in essere la condotta riparatrice; nella specie la bonifica sarebbe stata compiuta da un terzo, non dagli imputati.
codice penale, art. 62-bis
Circostanza favorente legata al comportamento processuale; l'applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito e può essere esclusa anche per elementi quali precedenti penali.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze: il giudice del merito deve motivare la scelta in base agli elementi indicati; la Cassazione non sindaca valutazioni di fatto correttamente motivate.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto molti dei motivi dedotti inammissibili perché attinenti a valutazioni di fatto, generici o non posti in decisione dal giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e, in presenza di inammissibilità dei ricorsi, la possibilità di applicare sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; qui la Corte ha irrogato €3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione del fatto: le doglianze che richiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili in sede di legittimità.
- L'autorizzazione al commercio ambulante non estende automaticamente la legittimità alla raccolta/trasporto di rifiuti: la deroga ex art. 266 D.lgs.152/2006 vale solo per rifiuti che costituiscono oggetto del commercio e non per rifiuti pericolosi disciplinati separatamente.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario che la condotta e la quantità siano effettivamente di scarsa gravità; la presenza di notevole quantità di materiale è ostativa.
- Le interventi riparatori post delictum sono rilevanti solo se effettuati dagli stessi autori del reato e adeguatamente provati; se la riparazione è compiuta da terzi non giova agli imputati.
- Le attenuanti e le circostanze favorevoli costituiscono valutazione del giudice di merito: la Corte di legittimità ne verifica la motivazione, ma non sostituisce il giudizio se questo è logicamente fondato; precedenti penali possono legittimamente ostare alla loro concessione.
- Chi si difende in materia ambientale deve documentare in maniera puntuale titoli autorizzativi e collegamenti diretti tra l'attività autorizzata e i materiali trattati; documentazione attinente a soggetti o mezzi diversi rischia di essere considerata non pertinente.
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