Sentenza del 21/07/2021 n. 3667 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu Ici - Categoria D/3 - Agevolazioni per Teatri e Sale cinematografiche - Tariffa agevolata dello 0,76% - Previa comunicazione del contribuente attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi - Non costituisce condizione per fruire del beneficio ma la omissione rende applicabile solo una sanzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'aliquota IMU agevolata dello 0,76% per immobili in categoria catastale D/3 (teatri e sale cinematografiche) per l'anno 2013. Roma Capitale sosteneva che la deliberazione comunale n.36/12 (come integrata) subordinava il diritto all'agevolazione alla preventiva presentazione di una comunicazione telematica entro termine (30/9/2012 per il 2011) attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, e che l'omessa comunicazione doveva comportare la perdita del beneficio e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento ICI/IMU. La contribuente aveva omesso tale comunicazione ma rivendicava comunque il diritto all'aliquota ridotta in presenza dei requisiti sostanziali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello di Roma Capitale e confermato la sentenza della Commissione Provinciale che aveva riconosciuto alla società il diritto all'aliquota agevolata dello 0,76%. Il giudice ha ritenuto che la delibera comunale non abbia posto la comunicazione come condizione di accesso all'agevolazione per i teatri e le sale cinematografiche (fattispecie sub b)), e che l'omessa comunicazione comporti solo l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento, non la perdita automatica del beneficio. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della contribuente, liquidate in euro 800,00.
Norme richiamate
Deliberazione Assemblea Capitolina n.36/2012 (Roma Capitale)
"la mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta"; riferimento al punto 4 e alle fattispecie sub a), sub b), sub c)
La CTR ha interpretato la delibera nel senso che l'obbligo di comunicazione è previsto espressamente per alcune fattispecie (sub a e c) ma non per la fattispecie sub b) (teatri e sale cinematografiche), quindi la comunicazione non è condicio sine qua non per ottenere l'agevolazione
Deliberazione Assemblea Capitolina n.50/2012 (integrazione/modifica)
Ha chiarito/modificato la precedente deliberazione senza introdurre per la fattispecie D/3 l'effetto di decadenza dall'agevolazione in caso di omissione della comunicazione; conferma la natura sanzionatoria dell'omissione e non impeditiva del beneficio
Regolamento Comunale ICI/IMU (Roma Capitale)
Il regolamento prevede sanzioni per l'omessa comunicazione, e la delibera richiama tali sanzioni; la normativa regolamentare è stata interpretata come applicabile in termini di sanzione amministrativa e non come condizione ostativa al riconoscimento dell'aliquota agevolata quando sussistono i requisiti sostanziali
Massime di principio
- La previsione di un obbligo di comunicazione da parte del contribuente non equivale automaticamente a una condizione di diritto per l'accesso a un'agevolazione fiscale: occorre verificare il tenore letterale della delibera/regolamento se la comunicazione è posta come condizione di efficacia o come mera misura procedurale/sanzionatoria.
- Se un atto amministrativo prevede espressamente che l'omissione della comunicazione "comporta l'applicazione delle sanzioni", ciò può essere interpretato (come nella fattispecie) come una misura sanzionatoria e non come causa di decadenza dal beneficio, salvo che il testo indichi chiaramente la perdita del beneficio.
- In caso di contenzioso, i giudici tendono a privilegiare la verifica dei requisiti sostanziali per il riconoscimento dell'agevolazione rispetto a formalità procedurali, a meno che l'atto normativo non stabilisca inequivocabilmente che la comunicazione è condizione di diritto.
- Per i contribuenti: conviene comunque adempiere agli obblighi comunicativi entro i termini previsti per evitare sanzioni amministrative e possibili contestazioni probatorie in sede di accertamento.
- Per le amministrazioni locali: se si intende subordinare effettivamente l'agevolazione a un adempimento formale, è opportuno prevederlo in modo chiaro e inequivocabile nell'atto deliberativo e nel regolamento, specificando le conseguenze della mancata comunicazione (decadenza/inesigibilità del beneficio).
- In caso di omissione della comunicazione, l'Amministrazione può irrogare sanzioni e, se dall'accertamento emergono elementi di maggior imposta dovuta (es. dichiarazioni mendaci), procedere anche ad accertamento per maggior imposta; ciò non implica automaticamente il diniego dell'agevolazione quando i requisiti sostanziali sussistono.
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