Cassazione Civile, Ordinanza n. 32558/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS, preceduto da verbale ispettivo congiunto INPS/DTL, con cui veniva contestata a una società l'omessa contribuzione per alcuni rapporti formalmente qualificati come contratti a progetto tra il 2006 e il 2011, ma ritenuti dall'ente previdenziale veri rapporti di lavoro subordinato. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, rilevando che i progetti erano generici e sostanzialmente coincidenti con l'oggetto sociale della società e che, in concreto, i collaboratori osservavano un orario fisso, timbravano il cartellino, percepivano una retribuzione fissa, svolgevano mansioni ripetitive ed erano soggetti a controllo e direttive. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello desunto la non genuinità dei contratti senza una prova specifica per ciascun rapporto; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere valorizzato anche rapporti con lavoratori diversi; nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato che i contratti avevano contenuti differenti e riguardavano clienti diversi; violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i progetti erano specifici e indicavano durata, corrispettivo e contenuto; omesso esame circa la distinzione tra mansioni svolte e oggetto sociale; violazione dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 per mancata individuazione di elementi di subordinazione; omesso esame circa il fatto che le direttive provenivano solo da attività di coordinamento e supervisione. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente giudicato generici i progetti perché coincidenti con la normale attività d'impresa e che il ricorso, sotto l'apparente deduzione di vizi di legge e omesso esame, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che gli elementi di fatto accertati erano sintomatici della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di genericità dei progetti, in quanto formulati in termini standardizzati e coincidenti con l'ordinaria attività della società, e ha condiviso l'accertamento della subordinazione in base agli indici concreti emersi in giudizio. I motivi relativi agli artt. 115 e 116 c.p.c. sono stati letti come tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione; analogamente è stata esclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la motivazione complessiva non eccedeva il perimetro della domanda. La sentenza impugnata è stata dunque confermata, con permanenza dell'obbligo contributivo accertato a carico della società.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
non consente di trasformare in sede di legittimità una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio acquisito
art. 116 c.p.c.
il prudente apprezzamento delle prove non è sindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa lettura del quadro istruttorio
art. 112 c.p.c.
non è violato quando il giudice, nel motivare, consideri complessivamente il materiale probatorio senza alterare il perimetro della domanda
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di censurare una diversa valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo effettivamente non considerato
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
richiamato per la necessità che il rapporto a progetto sia effettivamente riconducibile a un progetto specifico e non alla normale attività d'impresa
art. 62 d.lgs. n. 276/2003
la Corte lo richiama nel contesto della disciplina dei contratti a progetto e della verifica della loro specificità
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
richiamato nel quadro della riqualificazione del rapporto ove il progetto risulti generico o non genuino
Massime di principio
- Il progetto nei contratti di collaborazione deve avere contenuto specifico e non può coincidere con la normale attività ordinaria e continuativa dell'impresa; se il progetto riproduce lo scopo sociale o formule standardizzate, il requisito di specificità può ritenersi mancante.
- La valutazione della genuinità del contratto a progetto può essere compiuta dal giudice in modo complessivo, considerando l'intero quadro documentale e testimoniale, soprattutto quando i contratti sono tra loro sostanzialmente identici.
- In cassazione non è ammissibile trasformare le censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, salvo l'effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La subordinazione può essere desunta da indici concreti quali orario fisso, timbratura, retribuzione fissa, eterodirezione, controllo e richiamo per errori, nonché dalla continuità delle mansioni anche dopo l'assunzione formale come lavoratori subordinati.
- Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la motivazione che, a supporto della decisione, richiami anche elementi relativi ad altri rapporti analoghi, se la decisione resta entro il thema decidendum della controversia principale.
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