Sentenza del 09/05/2018 n. 3036 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Autotutela - Mancata risposta - Irrilevanza - Legittimità dell'accertsamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'Amministrazione fosse obbligata a esaminare e definire l'istanza di autotutela e che il silenzio serbato su tale istanza dovesse essere qualificato come inadempimento o diniego impugnabile, con conseguente incidenza sulla legittimità dell'accertamento. La decisione ha invece ritenuto che l'autotutela sia un potere esercitabile d'ufficio, fondato su valutazioni discrezionali e non configurabile come strumento ordinario di tutela del contribuente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La mancata risposta all'istanza di autotutela non costituisce inadempimento e non equivale a un diniego, in assenza di una specifica norma che attribuisca al silenzio tale significato. L'Amministrazione non ha quindi un dovere generale di pronunciarsi sull'istanza, e l'accertamento è rimasto legittimo. È stata inoltre ritenuta non contrastante con la Costituzione la discrezionalità dell'Amministrazione, in considerazione dell'interesse pubblico alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici consolidati.
Norme richiamate
Art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564
Costituisce il fondamento del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile d'ufficio e secondo valutazioni discrezionali.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Disciplina l'esercizio dell'autotutela tributaria, senza trasformarla in un obbligo generalizzato dell'Amministrazione di provvedere su ogni istanza del contribuente.
Massime di principio
- L'istanza di autotutela non è, di regola, un rimedio sostitutivo dei termini e degli strumenti ordinari di impugnazione dell'atto tributario.
- Il silenzio dell'Amministrazione su un'istanza di autotutela non equivale automaticamente a diniego o inadempimento, salvo che una norma attribuisca espressamente tale significato.
- L'Amministrazione dispone di un margine di discrezionalità nel decidere se intervenire in autotutela; la semplice presentazione dell'istanza non fa sorgere necessariamente un diritto del contribuente a ottenere una risposta o l'annullamento dell'atto.
- Per contestare un accertamento è normalmente necessario utilizzare tempestivamente i rimedi ordinari previsti dalla legge, senza confidare nella successiva autotutela.
- La stabilità dei rapporti giuridici e la certezza delle situazioni consolidate possono prevalere sull'interesse individuale alla rimozione di un atto asseritamente irragionevole, salvo specifiche ipotesi di illegittimità o obblighi normativi di intervento.
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