Cassazione Civile, Ordinanza n. 08899/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in Cassazione la decisione del Giudice di pace di Alessandria che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo di avere documentato nel giudizio di merito di aver manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale tramite richiesta di appuntamento per la formalizzazione presso i canali indicati dalla Questura; ha inoltre affermato che, in presenza di tale iniziativa e dell'appuntamento già fissato, il giudice di pace avrebbe dovuto sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione, poiché la sua posizione di richiedente asilo comportava un divieto temporaneo di allontanamento. In sostanza, ha censurato il giudice di merito per avere considerato decisiva la mancata oggettiva pendenza formale della domanda, anziché la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e le conseguenze protettive che ne derivano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di pace avesse erroneamente escluso la rilevanza della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, perché ai fini dello statuto protettivo rileva già l'espressione di tale volontà, non essendo necessaria la completa formalizzazione della domanda. La Corte ha affermato che, in caso di domanda di protezione internazionale proposta dopo il decreto di espulsione, il provvedimento non diventa nullo o invalido, ma resta temporaneamente ineseguibile; il giudice dell'opposizione deve quindi considerare la sopravvenuta causa di non espellibilità, verificare l'eventuale esito della procedura di protezione e, se del caso, lasciare il giudizio pendente o sospenderlo, senza limitarsi a un rigetto che renderebbe definitivo il decreto espulsivo. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Alessandria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
il decreto di espulsione può essere inciso, sul piano dell'efficacia, dalla sopravvenuta manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale; il giudice dell'opposizione deve tener conto della temporanea non eseguibilità derivante dallo status di richiedente asilo.
art. 2, paragrafo 1, lett. b), direttiva 2013/33/UE
definisce richiedente protezione internazionale il cittadino di paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva.
considerando 27 direttiva 2013/32/UE
la qualità di richiedente protezione internazionale deriva anche dalla semplice espressione dell'intenzione di chiedere protezione, senza bisogno di formalità amministrative ulteriori.
art. 6 direttiva 2013/32/UE
distingue tra presentazione e registrazione della domanda e impone agli Stati membri di garantire un'effettiva possibilità di inoltro quanto prima.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015
considera richiedente protezione internazionale anche lo straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere tale protezione.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
indica le autorità competenti a ricevere la domanda di protezione internazionale, tra cui l'ufficio di polizia di frontiera e la Questura del luogo di dimora.
art. 26 d.lgs. n. 25/2008
la Questura, ricevuta la domanda, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione.
art. 7 d.lgs. n. 25/2008
il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo le eccezioni previste.
art. 9 direttiva 2013/32/UE
il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro ai fini esclusivi della procedura fino alla decisione di primo grado.
art. 8 direttiva 2013/33/UE
il richiedente non può essere trattenuto solo perché tale, ma può esserlo in una procedura di rimpatrio quando vi siano fondati motivi per ritenere strumentale la domanda presentata per ritardare o impedire l'allontanamento.
art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008
la sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto della domanda di protezione può incidere sulla permanenza sul territorio e sulla ripresa della procedura espulsiva.
art. 295 c.p.c.
può essere utilizzato, ove ne ricorrano i presupposti processuali, per sospendere il giudizio di opposizione in presenza di una pregiudizialità concreta con il procedimento di protezione internazionale.
art. 24 Cost.
la soluzione adottata deve assicurare il diritto di difesa e un ricorso effettivo dello straniero.
art. 111 Cost.
il giudizio deve svolgersi in modo conforme al giusto processo, evitando rimedi sproporzionati e frammentati.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
impone una tutela giurisdizionale effettiva anche nelle controversie sull'espulsione connessa alla protezione internazionale.
artt. 6 e 13 CEDU
rafforzano l'esigenza di un rimedio effettivo e di un processo equo nel controllo del decreto di espulsione.
art. 2 d.lgs. n. 286/1998
i diritti fondamentali della persona devono essere riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio.
Massime di principio
- La manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale è sufficiente a far sorgere, in capo allo straniero, uno statuto protettivo immediato: non è necessaria, per questo effetto, la completa formalizzazione amministrativa della domanda.
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione il giudice deve valutare anche le cause di non espellibilità dedotte e documentate sopravvenute alla pronuncia del decreto, senza limitarsi alla sola legittimità originaria dell'atto.
- La presentazione della domanda di protezione internazionale dopo il decreto di espulsione non determina la nullità del provvedimento, ma ne sospende temporaneamente l'eseguibilità; la procedura di rimpatrio deve poter riprendere dalla fase in cui era stata interrotta.
- Il giudice dell'espulsione non deve concludere il processo con un rigetto che renda definitivo il decreto quando è allegata una situazione di temporanea non espellibilità, perché ciò comprometterebbe il diritto a un ricorso effettivo e al giusto processo.
- Tra tutela dello straniero e interesse pubblico alla celerità dei rimpatri, il bilanciamento va realizzato mediante verifiche istruttorie e, se necessario, strumenti processuali come la sospensione del giudizio, non mediante l'ignoranza della sopravvenuta domanda di asilo.
- Se la protezione internazionale viene riconosciuta, permane il divieto di eseguire l'espulsione; se viene negata, il decreto espulsivo torna efficace, salvo ulteriori e diverse ragioni di non respingimento o non espulsione.
- La domanda di protezione internazionale può essere valutata anche incidenter tantum dal giudice dell'opposizione all'espulsione, salvo che sulla protezione sia già pendente una cognizione del giudice competente con effetti sovrapponibili e, in concreto, rilevante fumus per la sospensione.
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