Cassazione Civile, Ordinanza n. 27220/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice aveva convenuto davanti al Tribunale una società appaltatrice, capogruppo di un'ATI aggiudicataria di un appalto portuale, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di un accordo del 23 febbraio 2009, denominato dalle parti "pre-contratto", relativo alla fornitura di parabordi e set metallici per un corrispettivo determinato. La fornitrice domandava la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il prezzo pattuito e quello pagato a terzi fornitori per procurarsi i materiali necessari a eseguire l'obbligazione assunta verso l'Autorità portuale. La società convenuta eccepiva la nullità o annullabilità dell'accordo, sostenendo che si trattasse di un mero preventivo o preliminare non vincolante, che il prezzo fosse ancora in discussione e che, dopo l'aggiudicazione, fosse stato scelto un altro fornitore; contestava inoltre la prova del danno e il relativo calcolo. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo l'accordo non definitivo. In appello, la fornitrice sosteneva che la scrittura privata fosse un vero contratto definitivo, completo di tutti gli elementi essenziali e già vincolante; la Corte d'appello le dava ragione, valorizzando il tenore letterale del documento, la sottoscrizione di entrambe le parti, la sopravvenuta aggiudicazione dell'appalto quale avveramento della condizione sospensiva e il comportamento successivo delle parti. La società soccombente ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 1362 c.c. e falsa interpretazione della volontà contrattuale, sostenendo che l'accordo prevedesse un successivo ordine scritto mai emesso e che il giudice di merito avesse omesso di interpretarlo secondo buona fede e nel suo significato complessivo; con il secondo denunciava violazione dell'art. 1223 c.c. e contestava la prova del danno da lucro cessante, l'utilizzabilità di contratti con terzi fornitori, la prova testimoniale sul loro contenuto e l'ammissibilità di alcuni documenti prodotti in appello. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere un nuovo esame del contenuto dell'accordo e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito quando la motivazione sia congrua e non illogica; ha reputato il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la Corte territoriale aveva accertato, con motivazione adeguata, la riferibilità dei contratti con terzi all'adempimento dell'obbligazione rimasta inadempiuta, la regolare assunzione e valutazione delle prove testimoniali e la genericità delle contestazioni sul quantum e sulla tardività dei documenti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva qualificato la scrittura del 23 febbraio 2009 come contratto definitivo vincolante, accertato l'inadempimento della società ricorrente e riconosciuto il danno da lucro cessante in favore della fornitrice. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a un riesame del fatto e dell'interpretazione del contratto; il secondo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile per genericità e per corretto apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La censura sulla violazione delle regole di interpretazione contrattuale è stata respinta perché la Corte d'appello aveva già applicato correttamente i criteri ermeneutici, valorizzando testo, documenti, testimonianze e comportamento successivo delle parti.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile può comprendere il lucro cessante dimostrato dalla differenza tra il prezzo pattuito nel contratto inadempiuto e i maggiori costi sostenuti per reperire da terzi le prestazioni necessarie all'adempimento.
art. 183 c.p.c.
La doglianza sulla tardiva produzione documentale è stata ritenuta generica e quindi inammissibile, perché non specificamente dimostrata nei suoi presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del testo negoziale a quella già motivatamente accolta, salvo violazione effettiva dei canoni ermeneutici o motivazione del tutto illogica.
- Quando la scrittura privata contiene tutti gli elementi essenziali dell'accordo e manifesta l'immediata volontà di vincolarsi, la sua qualificazione non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dal contenuto sostanziale del documento e dal comportamento complessivo delle parti.
- Ai fini del risarcimento del danno da inadempimento, il lucro cessante può essere provato attraverso la differenza tra il corrispettivo concordato e i maggiori costi sostenuti per procurarsi all'esterno le prestazioni necessarie all'esecuzione dell'obbligazione rimasta scoperta.
- Le contestazioni sulla prova del danno e sulla valutazione dei documenti devono essere specifiche e puntuali; contestazioni generiche o apodittiche non sono idonee a scardinare l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La prova testimoniale è utilizzabile anche per confermare il contenuto e la portata di contratti con terzi, se regolarmente assunta e se il giudice di merito ne valorizza coerentemente il contenuto nel quadro probatorio complessivo.
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