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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11307/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla base di diversi avvisi di recupero di crediti d'imposta e di irrogazione di sanzioni relativi agli anni d'imposta 2007-2012. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendola riammessa nei termini per impugnare gli atti presupposti in ragione del comportamento fraudolento del commercialista, il quale avrebbe omesso l'invio telematico delle dichiarazioni e trattenuto indebitamente le somme ricevute per il pagamento delle imposte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 323 c.p.c.; violazione dell'art. 182 c.p.c.; violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. La contribuente ha resistito con controricorso e poi ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere pagato la cartella mediante rateizzazione estinta anticipatamente con la c.d. rottamazione, documentando un saldo pari a zero.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento della cartella di pagamento e la definizione complessiva del rapporto controverso; l'Amministrazione finanziaria non ha svolto controdeduzioni. Conseguentemente, la Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come norma processuale per censurare la nullità della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione di legge

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato come norma che si assume violata

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato come norma sostanziale in tema di responsabilità sanzionatoria tributaria

  • art. 378 c.p.c.

    utilizzato per il deposito di memoria in prossimità della decisione e per allegare la prova del pagamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, la parte resistente dimostra con elementi documentali sopravvenuti che la pretesa tributaria oggetto di lite è stata integralmente soddisfatta o definita, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione del rapporto controverso rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito.
  • In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità può compensare le spese di lite in ragione della definizione complessiva del contenzioso e della mancata contestazione dell'allegazione sopravvenuta da parte dell'Amministrazione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio non comporta l'applicazione del contributo unificato დამატivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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