Cassazione Penale, Sentenza n. 20054/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere. L'indagato era accusato di reati connessi al traffico di stupefacenti (anche associativi) e della violazione dell'art. 512-bis c.p., in concorso con altri. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) insufficienza dell'impianto probatorio e mancata chiarezza sul rapporto tra il pregresso sodalizio denominato "degli zingari" e la nuova associazione; 2) carenza di motivazione nel confutare le deduzioni difensive circa i presunti legami con Arone Benito e De Pascalis Aldo; 3) inesistenza di prove affidabili sul fatto che il Solimando fosse socio occulto di De Pascalis (assenza di versamenti e di gestione imprenditoriale); 4) vizio di motivazione e illegittimità nel desumere esigenze cautelari dalla gravità del reato, nonché la tesi che dallo stato di detenzione non poteva sussistere pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione impugnata: erano indicati gravi indizi, fondati su massicce intercettazioni ambientali e telefoniche, sulla posizione direttiva del Solimando nell'organizzazione e sui suoi precedenti e comportamento (continuazione di attività delittuosa anche durante la detenzione). Ha ammesso come sufficiente, in sede cautelare, il riscontro logico e dichiarativo (anche tramite dichiarazioni di Tucci) ai fini della valutazione dei legami con i coindagati. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta comunicazione secondo gli artt. richiamati.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
La presunta violazione è stata ritenuta rilevante dal giudice del riesame quale elemento del quadro indiziario: il Tribunale ha ritenuto sussistenti elementi indiziari attinenti a reati riconducibili alla fattispecie richiamata
art. 74 DPR n. 309/1990
La contestazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) ha fatto scattare, secondo il Tribunale, la presunzione relativa di gravità degli indizi e l'esigenza cautelare per pericolo di reiterazione, anche in ragione della posizione direttiva dell'indagato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama la presunzione relativa prevista dall'art. 275 co. 3 (in relazione alle esigenze cautelari): tale presunzione è stata ritenuta attiva e non efficacemente contrastata dalle deduzioni difensive
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese processuali disposta a carico del ricorrente alla dichiarazione di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione della decisione a determinate autorità: la Corte ha disposto tale comunicazione
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. II, 30 marzo 2017, n. 16183
Citando questa pronuncia, la Corte conferma il principio per cui, in sede cautelare, le dichiarazioni di un correo possono trovare riscontro anche in elementi esterni di natura logica che ne rendano verosimile il contenuto senza richiedere riscontri pienamente definitivi
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice può fondare la propria decisione su intercettazioni e su un quadro indiziario complessivo; tali valutazioni fattuali difficilmente sono sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità o violazione di legge
- Per le dichiarazioni rese da correos in fase cautelare non è sempre necessario un riscontro probatorio pieno: può essere sufficiente un riscontro esterno, anche logico, che renda verosimile il contenuto delle dichiarazioni
- La sussistenza di precedenti penali gravi e comportamenti che indichino la prosecuzione dell'attività delittuosa anche durante la detenzione rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione e la legittimità della misura custodiale
- Le censure che contestano esclusivamente la valutazione dei fatti operata dal giudice del merito sono inammissibili in Cassazione se non sono impugnate sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica o della violazione normativa
- Per contestare efficacemente l'attribuzione di una qualifica (es. socio occulto) è necessario proporre elementi concreti che mostrino l'insussistenza degli indizi o che forniscano spiegazioni alternative; mere affermazioni di insufficienza probatoria senza elementi nuovi hanno scarse possibilità in sede di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20031/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20032/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20034/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20036/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20040/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →