Sentenza n. 1327/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 295/2023 del Tribunale di Modena pubblicata in data 06/07/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 295/2023 del Tribunale di Modena, relativa al riconoscimento del bonus carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza, limitatamente alla propria posizione, per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 295/2023 del Tribunale di Modena, passata in giudicato il 7 novembre 2025 e previamente notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del bonus carta docente, accreditato al ricorrente il 5 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuto pagamento del bonus e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base al criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'amministrazione ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'esecuzione sia intervenuta dopo la proposizione del giudizio e abbia reso necessario l'accesso alla tutela giurisdizionale.
- Quando una sentenza del giudice ordinario riguarda una pluralità di destinatari, ciascun interessato può proporre un autonomo giudizio di ottemperanza per la propria posizione, fermo restando che la scelta di instaurare giudizi separati può essere considerata nella liquidazione delle spese.
Come è indicizzato
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