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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05679/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la modifica dell'ordine di esecuzione del 22/11/2024 per ottenere il cumulo unico di tutte le pene oppure la detrazione, dalla seconda frazione del cumulo, di sette anni, otto mesi e due giorni di pena che risultavano essere state espiate in eccesso. Sosteneva che l'applicazione del divieto di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p. fosse impropria nel suo caso: secondo il ricorrente la norma si applicherebbe solo alle pene effettivamente espiate "sine titulo" (es. detenzioni riconducibili a procedimenti poi conclusisi con assoluzioni o senza condanna definitiva), e non ai casi in cui l'eccesso di pena derivi dalla rideterminazione del quantum per effetto del riconoscimento della continuazione tra condanne già eseguite e una successiva condanna

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto legittima la formazione di due distinti cumuli (frazionamento al 19/11/2017) e ha condiviso il giudizio secondo cui la pena espiata in eccesso non può essere portata in detrazione nel secondo cumulo. La Corte ha interpretato l'art. 657, comma 4, c.p.p. in senso ampio: la regola che ai fini del computo vanno considerate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato opera "in ogni caso", cioè sia per le pene espiate sine titulo sia per le pene espiate in eccesso in seguito a ricalcolo (es. per continuazione). Ha richiamato la ratio preventiva della norma (evitare la formazione di un "credito di detenzione" che potrebbe incentivare la commissione di nuovi reati) e la giurisprudenza di legittimità che impedisce la fungibilità del periodo espiato quando il reato successivo è permanente e la sua consumazione prosegue oltre il periodo detentivo. Ricorso respinto e ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    "in ogni caso" il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, deve computare "soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"

    La Corte interpreta la norma in senso ampio: il divieto di fungibilità si applica non solo alle pene espiate "sine titulo" ma a qualunque pena espiata in eccesso rispetto a quella definitivamente irrogata; pertanto periodi di detenzione già espiati prima della commissione del reato per cui si deve determinare la pena non possono essere portati in detrazione

  • art. 663, cod. proc. pen.

    Disposizione sul cumulo giuridico richiamata dal ricorrente: la Corte osserva che l'art. 663 non rinvia all'art. 657 e che i criteri di calcolo del cumulo non rendono applicabile la fungibilità prevista dall'art. 657

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come principio generale di diritto penale; la Corte non ritiene che l'interpretazione applicata dell'art. 657 configuri una violazione di tale principio

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente (divieto di pene più gravose retroattive); la Corte ritiene che l'applicazione dell'art. 657, comma 4, non si risolva in una estensione in malam partem della norma penale

  • art. 14 preleggi

    Citato dal ricorrente in tema di principio pro reo/interpretazioni sfavorevoli: la Corte considera l'interpretazione applicata conforme alla lettera e alla ratio della norma e dunque non in contrasto con il principio richiamato

  • sentenza Corte Costituzionale n. 98/2021 (richiamata)

    Richiamata dal ricorrente per sostenere il principio di interpretazione favorevole al reo; la Cassazione ritiene che l'interpretazione restrittiva della fungibilità non contrasti con quel principio, poiché è conforme alla lettera e alla finalità della norma

Massime di principio

  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. va interpretato ed applicato in senso ampio: non solo rispetto a pene espiate "sine titulo", ma anche rispetto a pene risultanti espiate in eccesso dopo una rideterminazione in sede esecutiva (es. per riconoscimento della continuazione).
  • Non è possibile trasferire o 'fungere' un periodo di detenzione già espiato prima della commissione di un reato successivo: per il computo della pena da eseguire rilevano solo la custodia cautelare o le pene espiate dopo la commissione del reato per cui si esegue la pena.
  • Nei reati permanenti la consumazione ha struttura unitaria: non è consentito frazionare la consumazione in una parte antecedente e una parte successiva alla detenzione svolta "sine titulo" al fine di ottenere la detrazione della detenzione già espiata.
  • Il divieto di fungibilità ha una chiara ratio preventiva (evitare la formazione di un "credito di detenzione" che potrebbe incentivare la commissione di nuovi reati) e pertanto trova applicazione anche quando l'eccesso deriva da ricalcoli esecutivi.
  • In casi analoghi valutare con attenzione: a) data/e di effettiva commissione dei reati; b) data di inizio e fine della detenzione espiata; c) natura del reato (se permanente o istantaneo); e solo se la pena espiata in eccesso è intervenuta dopo la commissione del reato per il quale si chiede la detrazione può essere computata ai fini dell'esecuzione.

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