Cassazione Civile, Ordinanza n. 41256/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il recupero di spese di giustizia e di spese anticipate per volture catastali, deducendo, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione della cartella e l'assenza di prova del credito. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione per difetto di motivazione, ritenendo non dimostrata la riferibilità delle spese al procedimento penale richiamato dal Ministero. In appello, su impugnazione incidentale del Ministero, la Corte territoriale ha invece ritenuto che il procedimento penale a carico dell'opponente fosse uno stralcio del procedimento cui si riferiva il foglio notizie prodotto, e ha rigettato l'opposizione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla contestazione della mancanza di prova del credito e violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che incombeva all'ente impositore dimostrare la fondatezza e la quantificazione del credito azionato; 3) omesso esame di fatti decisivi, quali il contenuto dei fogli notizie, la diversa consistenza delle spese e la mancata produzione di giustificativi; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a carico dell'opponente anche le spese del primo grado in favore del Ministero, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la doglianza sulla non riferibilità delle spese al procedimento era logicamente assorbita dall'accertamento della Corte territoriale sulla derivazione del procedimento 4390/2007 dallo stralcio del procedimento 19195/2005; quanto alla dedotta mancanza di documentazione, la decisione di merito, valorizzando il foglio notizie come prova idonea, implicava necessariamente il rigetto della pretesa avversaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura ex art. 2697 c.c. non riguardava un erroneo riparto dell'onere della prova, ma contestava la valutazione delle prove, profilo non deducibile con quel vizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'etichetta dell'omesso esame, mirava in realtà a una nuova valutazione di una pluralità di risultanze istruttorie, non a un fatto storico decisivo omesso. Il quarto motivo è stato rigettato, poiché in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese anche d'ufficio, con conseguente legittimità della condanna alle spese del primo grado. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della pretesa e la motivazione resa copra logicamente la questione dedotta; non è richiesta la confutazione analitica di ogni argomento non accolto
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata secondo le regole di ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; se si contesta la valutazione delle prove, il vizio non è quello dell'art. 2697 c.c., ma eventualmente quello motivazionale nei limiti consentiti
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
il motivo di ricorso per omessa pronuncia o error in procedendo deve effettivamente riguardare una statuizione mancata su una domanda o eccezione autonoma, non una questione logicamente assorbita
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
il vizio di falsa applicazione di legge non può essere usato per contestare la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile una censura che cumuli e rielabori una pluralità di risultanze istruttorie per ottenere un nuovo giudizio di merito
art. 346 c.p.c.
la riproposizione delle domande o eccezioni assorbite in appello non è necessaria quando il punto non costituisce autonoma soccombenza della parte vittoriosa in primo grado
art. 336 c.p.c.
la riforma totale o parziale della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese, imponendo al giudice d'appello un nuovo regolamento delle stesse anche d'ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, accogliendo una tesi incompatibile con la censura, la rigetta implicitamente in modo logicamente necessario e con motivazione sufficiente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'erroneo riparto dell'onere probatorio; se il ricorrente contesta come il giudice abbia apprezzato le prove, il motivo è improprio e può risultare inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente omesso; non basta prospettare una rivalutazione complessiva di documenti e circostanze.
- In caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve rinnovare la regolazione delle spese di lite anche senza specifica impugnazione sul relativo capo, perché tale capo resta travolto dalla riforma.
- Un documento interno dell'amministrazione, se ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il credito, può essere sufficiente a sorreggere la pretesa esattoriale salvo specifiche censure ammissibili sulla sua riferibilità o inattendibilità.
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