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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03570/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi all'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23 febbraio 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche: il ricorrente sosteneva, in sostanza, la necessità di una diversa e più favorevole valutazione di merito circa il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la censura mirava soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo non illogico né arbitrario, sulla base dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili e del numero e della gravità dei precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non illogica né arbitraria e basato su elementi negativi come i precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in una richiesta di nuovo e più favorevole apprezzamento del merito.
  • La motivazione che neghi le attenuanti generiche è immune da censure di legittimità quando non sia manifestamente illogica o arbitraria e si fondi su elementi ostativi concreti, come la pluralità e gravità dei precedenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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