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Sentenza

Sentenza del 06/07/2020 n. 13822 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF 2000 sostenendo la nullità della notifica per applicazione delle modalità previste per i cittadini iscritti all'AIRE e, quindi, la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo al 31/12/2007. L'Agenzia contestava la nullità, deducendo che la notifica a mezzo posta si era perfezionata con il ritiro del piego da parte di una delegata in data 19/12/2007 e che, comunque, in ipotesi di vizi formali, la conoscenza dell'atto aveva sanato la notifica ai sensi dell'art.156 c.p.c. e/o dell'art.160 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso dell'Agenzia (omesso esame di fatto decisivo dalla CTR) e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La causa è stata rinviata alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame, comprensivo della valutazione circa la validità e il perfezionamento della notifica (in particolare se essa si fosse effettivamente perfezionata il 19/12/2007 prima della decadenza del 31/12/2007).

Norme richiamate

  • articolo 140 c.p.c.

    La CTR aveva ritenuto applicabile la procedura di notifica prevista per i cittadini italiani residenti all'estero (testualmente indicata come art.140), determinando la nullità della notifica; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito dell'applicabilità ma ha evidenziato omissione di valutazione della tesi opposta dell'Amministrazione.

  • articolo 142 c.p.c.

    L'Agenzia ha sostenuto che l'art.142 (modalità di notifica ai non residenti/dimoranti all'estero) si applica solo ai soggetti non residenti né domiciliati né dimoranti in Italia; nel caso era dedotta la presenza di domicilio/dimora in Italia e dunque la notifica ordinaria sarebbe stata legittima. La CTR non avrebbe adeguatamente esaminato questa circostanza.

  • articolo 156 c.p.c.

    Richiamata dall'Amministrazione come norma che consente la sanatoria della nullità della notifica mediante il raggiungimento dello scopo (conoscenza effettiva dell'atto), posto che il piego era stato ritirato il 19/12/2007.

  • articolo 160 c.p.c.

    Richiamata in relazione alla possibilità che un ricorso successivo sanasse la nullità per raggiungimento dello scopo; tuttavia la CTR aveva ritenuto che la sanatoria derivante dall'esercizio dell'azione tributaria avesse effetto ex nunc e non impedisse il maturare della decadenza, secondo giurisprudenza di Sezioni Unite.

  • articolo 360 c.p.c., comma 1, n.5

    Fondamento del primo motivo di cassazione (omesso esame di fatto decisivo). La Corte applica la nuova formulazione introdotta dal D.L. n.83/2012, art.54, alle sentenze d'appello pubblicate dopo l'11/09/2012, ritenendo ammissibile il motivo.

  • Decreto Legge 22/06/2012 n.83, art.54 (conv. L. 7/08/2012 n.134)

    Richiamato in relazione alla modifica della disciplina dei motivi di cassazione (in particolare art.360, comma 1, n.5) e all'applicabilità della nozione di 'doppia conforme' ai giudizi successivi.

  • Sezioni Unite, sentenza 05/10/2004 n.19854

    Giurisprudenza citata dalla CTR per sostenere che l'esercizio dell'azione tributaria possa avere effetto sanante ex nunc; la Corte di Cassazione, nel caso, non ha risolto il conflitto di interpretazione ma ha rimandato la valutazione al giudice di merito competente.

Massime di principio

  • Se il destinatario è iscritto all'AIRE, occorre verificare se abbia in Italia domicilio o dimora: se sussiste domicilio/dimora, possono trovare applicazione le ordinarie modalità di notifica; altrimenti vanno seguite le procedure speciali per i residenti all'estero.
  • La validità della notifica dipende non solo dalla residenza anagrafica ma dalla concreta situazione di domicilio/dimora e dal rispetto delle modalità previste dal codice di procedura civile; la prova del perfezionamento (data di ritiro, sottoscrizione, delega) è determinante per stabilire se l'atto si sia perfezionato prima della decadenza dell'azione.
  • La conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario o di suo delegato può, in molti casi, sanare una nullità di notifica (art.156 c.p.c.), ma occorre valutare il momento in cui tale conoscenza si è verificata rispetto ai termini di decadenza rilevanti.
  • La proposizione di un ricorso o altre attività della parte possono avere effetti 'sananti' (art.160 c.p.c.), ma bisogna distinguere tra effetti ex nunc o ex tunc in base alla giurisprudenza applicabile; la questione può incidere sulla valutazione della decadenza dell'Amministrazione.
  • In sede di giudizio di merito le parti devono esporre e provare fatti decisivi (es. avvenuto ritiro del piego, delega, presenza di domicilio/dimora): il giudice d'appello è tenuto a valutare espressamente tali elementi, altrimenti la decisione può essere cassata per omesso esame di fatto decisivo.
  • Dal punto di vista processuale, le novità legislative (D.L. n.83/2012 e relative conversioni) hanno inciso sui motivi di cassazione, quindi in casi di sentenze d'appello pubblicate dopo 11/09/2012 è possibile impugnare per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5.

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