Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 960/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5129/2024, depositata e resa pubblica il 04.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21758/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per tre annualità. Il titolo giudiziale aveva quindi imposto all'amministrazione l'attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.500 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza non era stata impugnata, risultava munita di attestazione di conformità ed era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata esecuzione del giudicato. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e verificando il rispetto dei termini processuali, compreso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con successivo deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inottemperanza. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penalità eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e tetto massimo determinati dal giudice.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali propri del rito camerale relativo al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l'applicazione della penalità di mora quale strumento compulsivo e di garanzia dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato designato il commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di obblighi pecuniari derivanti da un giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'adempimento; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e con un tetto massimo necessario a evitare che la misura perda la funzione compulsiva e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non esclude il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.