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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32256/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a più iscrizioni a ruolo, deducendo in sostanza l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i carichi non tributari e aveva rigettato la domanda per i tributi, ritenendo dimostrata la notifica di atti interruttivi. In appello la contribuente aveva sostenuto che i crediti fossero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale; la CTR aveva però respinto il gravame affermando la prescrizione decennale dei crediti erariali e la presenza di atti interruttivi. In Cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo e il secondo denunciava violazione degli artt. 2948 n. 4 c.c. e 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, nonché violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c. per asserita mancanza di prova delle notifiche delle cartelle e omessa pronuncia sulla corretta verifica di tali notifiche; con il terzo censurava la conferma della condanna alle spese in favore di enti rispetto ai quali il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendola abnorme anche alla luce dell’esito di un successivo giudizio davanti al giudice del lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi due motivi, osservando che il ricorso difettava di specificità e autosufficienza perché non riportava il contenuto delle cartelle né localizzava gli atti nel fascicolo, e che comunque le censure non confutavano il decisivo accertamento di merito circa l’interruzione della prescrizione. Ha inoltre ribadito che, per i tributi erariali, in assenza di una diversa previsione, opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., mentre per sanzioni e interessi la prescrizione è quinquennale, ma la doglianza non era idonea a incidere sulla decisione impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non risultava dedotto in appello e comunque la conferma delle spese si fondava sul principio di soccombenza. Poiché la decisione finale ha confermato la proposta di definizione accelerata, la Corte ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore di ciascuna controricorrente e della cassa delle ammende, oltre alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    si applica agli interessi; la relativa obbligazione è autonoma e soggetta al termine quinquennale

  • art. 2946 c.c.

    la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale, salvo diversa previsione di legge; i tributi erariali si prescrivono in dieci anni

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    prevede la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sulla notifica degli atti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e la prova delle notifiche

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di autosufficienza

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta accelerata consente l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dal comma finale

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la conferma della proposta di definizione accelerata ha giustificato la condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi contesta la prescrizione di pretese iscritte a ruolo deve trascrivere o comunque indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Per i tributi erariali, in mancanza di una norma speciale che disponga diversamente, la prescrizione del credito è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; la mancata impugnazione della cartella non muta il termine prescrizionale sostanziale.
  • Le sanzioni tributarie e gli interessi accessori a obbligazioni tributarie seguono, rispettivamente, il termine quinquennale previsto dall’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e quello quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., ma la relativa deduzione deve confrontarsi con l’effettivo thema decidendum, compresa l’eventuale presenza di atti interruttivi.
  • Le censure che mirano a rivalutare il merito dell’accertamento sulla ritualità delle notifiche non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in una specifica violazione di legge o in un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La conferma in Cassazione della proposta di definizione accelerata può comportare, nei casi previsti, l’applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione concreta del caso e non in modo automatico.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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