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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14649/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto lamentava vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale, ma il ricorso non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata ed era ritenuto generico e privo di correlazione con i passaggi decisivi della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano del tutto generiche e prive di specificità, perché non si misuravano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non consentivano un ordinato inquadramento nei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La deduzione del vizio di motivazione in cassazione deve essere specifica e correlata alle ragioni della decisione impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La denuncia del vizio di motivazione richiede una critica specifica della sentenza di merito, idonea a individuare con precisione il vizio dedotto nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
  • La mancata correlazione tra motivi di ricorso e motivazione della sentenza impugnata impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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