Cassazione Civile, Ordinanza n. 29216/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto l'originario ricorso della contribuente e annullato l'avviso di accertamento. Le spese sono state compensate, in ragione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo nel corso del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, notificato nel dicembre 2011, recuperava a tassazione maggiori redditi con riferimento a IRPEF, IRAP e IVA. La contribuente impugnava l'atto deducendo, già in sede di merito, l'illegittimità della notifica effettuata prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente dopo la consegna del processo verbale di constatazione, avvenuta pochi giorni prima. La CTR respingeva l'appello ritenendo sufficiente, quale ragione d'urgenza, l'imminente scadenza del termine di decadenza del potere accertativo. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per avere la CTR considerato legittima l'emissione ante tempus dell'avviso in ragione della decadenza imminente; con il secondo deduceva, in relazione alle indagini finanziarie, la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973, 7 L. n. 212/2000 e 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973, per omessa allegazione all'atto dell'autorizzazione amministrativa.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine di sessanta giorni
Il termine dilatorio di sessanta giorni dopo il PVC può essere derogato solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere concrete, provate e non riconducibili alla mera esigenza dell'Ufficio di non decadere dal potere accertativo.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito, in tema di acquisizione di elementi istruttori e indagini finanziarie.
art. 7 L. n. 212/2000
Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso, relativo agli obblighi di motivazione e allegazione dell'atto impositivo.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso, in tema di requisiti di validità e motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametrava la censura di legittimità per violazione di legge dedotta nel secondo motivo.
Massime di principio
- In materia di verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni successivo al PVC determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza.
- Le ragioni di urgenza idonee a derogare al termine di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 devono consistere in fatti concreti e specifici, estranei alla sfera organizzativa e di responsabilità dell'Ufficio impositore.
- La mera imminenza della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere accertativo non integra, di per sé, una ragione di urgenza legittimante l'emissione anticipata dell'atto.
- Se il giudice di merito fonda la legittimità dell'atto solo sulla prossima decadenza dell'Ufficio, la decisione è censurabile per violazione della disciplina sul termine dilatorio e deve essere cassata; ove non siano necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito annullando l'avviso.
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