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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45536/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro del 17/11/2021, chiedendo annullamento o riforma per varie ragioni: contestazione della valutazione probatoria basata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare Mantella e Michienzi) e sul presunto novum rappresentato dalle dichiarazioni di Costantino; nullità o illegittimità dell'ordinanza ex art. 441 c.5 c.p.p. che ha ammesso l'escussione di testi; violazione del divieto di ne bis in idem per l'utilizzo di risultanze di altri procedimenti; carenze e vizio di motivazione sull'apprezzamento delle immagini di videosorveglianza e della corrispondenza antropometrica; insufficienza degli indizi e difetto dei requisiti dell'indagine indiziaria (gravità, precisione, concordanza); deduzioni sulla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis e sulla qualificazione della premeditazione, nonché censure sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso parzialmente: ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi di BONAVOTA Domenico, FORTUNA Francesco Salvatore e BARBIERI Onofrio e infondati quelli di FRUCI Vincenzino, LOPREIATO Giuseppe e FEBBRARO Domenico. In particolare: - per FORTUNA e BARBIERI la Cassazione ha annullato senza rinvio il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, n.1 (ossia l'aggravante mafiosa) nella parte in cui si fondava sull'appartenenza o sul vincolo soggettivo con l'associazione, ritenendo che l'assoluzione dal delitto associativo costituisse un limite all'applicazione di tale aggravante; per il resto le loro condanne sono state confermate; - per BONAVOTA Domenico il ricorso è stato accolto in parte e la sentenza è stata annullata e rimessa al giudice del rinvio con riferimento alla posizione relativa all'omicidio Di Leo, per carenze nella valutazione dell'attendibilità e dei riscontri del teste Costantino e per la necessità di un riesame; - i ricorsi di FRUCI, LOPREIATO e FEBBRARO sono stati respinti: le statuizioni di condanna nei loro confronti sono state confermate e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. La Cassazione ha inoltre richiamato principi di diritto sulla valutazione delle dichiarazioni di correità, sull'uso di acquisizioni da altri procedimenti e sui requisiti della prova indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 3)

    Regole sulla valutazione della prova indiziaria e delle dichiarazioni di chiamata in correità: il giudice deve valutare gravità, precisione e concordanza degli indizi e richiedere altri elementi di prova che confermino l'attendibilità delle dichiarazioni di correità; la Corte ha applicato e richiamato questi criteri nell'analisi della convergenza tra collaboratori e dei riscontri esterni

  • art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

    Potere del giudice abbreviato di disporre acquisizioni probatorie d'ufficio anche integrate successivamente; la Corte ha ritenuto legittima l'escussione in base a questa norma ma ha censurato, nel caso di BONAVOTA, la insufficiente valutazione del contenuto integrativo acquisito

  • art. 416-bis cod. pen. (e art. 416-bis,1 menzionato)

    Aggravante collegata alla presenza del metodo o finalità mafiosa: la Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede collegamento soggettivo e funzionale con l'associazione; l'assoluzione per associazione di alcuni soggetti limita l'uso della circostanza aggravante nei loro confronti

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Divieto del ne bis in idem: la Corte ha chiarito che il giudicato favorevole nei confronti di alcuni non impedisce la rivalutazione del medesimo fatto rispetto alla posizione di altri imputati, ma pone limiti all'uso delle risultanze processuali quando incidono sulla sfera soggettiva e sanzionatoria

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Standard di prova per la condanna: il giudice deve accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; richiamato come parametro per verificare se le dichiarazioni e i riscontri raggiungono la soglia necessaria

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove o per non superamento della soglia probatoria; la Corte d'appello ha utilizzato questa norma per alcune assoluzioni di dettaglio che sono state poi oggetto di ricorso

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Regole sull'istruttoria in giudizio abbreviato; invocata nelle censure relative alla legittimità dell'uso di atti integrativi e della possibilità di nuove acquisizioni in fase abbreviata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e regime delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità dei fatti

Massime di principio

  • La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (chiamata in correità) richiede non solo verifica dell'attendibilità intrinseca ma anche riscontri esterni "altri elementi di prova"; tali riscontri possono essere diretti, indiretti o la convergenza di più fonti autonome e devono essere pertinenti e logicamente collegabili al fatto contestato.
  • Il giudicato di assoluzione di alcuni coindagati non impedisce che lo stesso fatto storico venga rivalutato in un procedimento diverso rispetto alla posizione di altri imputati, ma limita l'uso di tale giudicato quando si voglia fondare su di esso l'applicazione di aggravanti soggettive (es. aggravante mafiosa) nei confronti degli assolti medesimi.
  • Il potere del GUP di acquisire prove ex officio (art. 441 comma 5 c.p.p.) è ampio anche nel rito abbreviato, ma l'ammissione di nuovi atti richiede che la loro novità e la loro incidenza siano effettivamente valutate e motivate dal giudice; omissioni di valutazione possono determinare annullamento e rinvio.
  • Per la configurazione dell'aggravante mafiosa è necessario un collegamento soggettivo e funzionale con l'associazione: mere modalità organizzative del reato non sono sufficienti se manca una concreta partecipazione o finalità diretta di favorire l'associazione.
  • La prova indiziaria richiede l'insieme degli indizi rispettino gli elementi di gravità, precisione e concordanza; il giudizio deve essere unitario e motivato nel dettaglio, considerando il diverso peso di ciascun indizio.
  • La Corte d'appello può richiamare e utilizzare la motivazione del primo grado per relationem, ma deve comunque dare risposta puntuale alle doglianze di parte e motivare le ragioni per le quali ritiene resistenti le valutazioni di primo grado.
  • Nelle contestazioni basate su immagini di videosorveglianza o corrispondenze somatiche è necessaria un'analisi tecnica e motivata delle obiezioni difensive (consulenze, luce, angolazioni) e la mancata valutazione specifica di tali elementi può costituire motivo di cassazione.
  • La dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti richiedono motivazione stringente: il riferimento generico alla gravità del fatto è valido se adeguatamente correlato alla personalità e al comportamento dell'imputato; tuttavia, la gravità estrema può legittimare il diniego se ben motivato.

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