Cassazione Civile, Ordinanza n. 24824/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un proprietario e comproprietario di un edificio aveva affidato a un esecutore un incarico di posa di piastrelle sia nel proprio appartamento sia nel vano scala comune dell’edificio. Dopo l’esecuzione dei lavori nell’unità privata, l’esecutore aveva iniziato a lavorare sulle parti comuni e poi aveva interrotto l’attività, affermando di essersi attenuto alla sospensione comunicata dal direttore dei lavori, nominato dai due comproprietari. Il committente agiva per ottenere l’adempimento e, in corso di causa, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d’appello confermava, salvo la liquidazione delle spese. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: 1) violazione dell’art. 2229 c.c., sostenendo che il direttore lavori non potesse impartire un ordine giuridicamente vincolante di sospensione, essendo al più un tecnico privo di poteri rappresentativi; 2) violazione dell’art. 1453 c.c., deducendo che il rifiuto dell’esecutore di proseguire integrasse inadempimento e legittimasse la risoluzione; 3) violazione dell’art. 1460 c.c., assumendo che non vi fosse alcuna giustificazione al rifiuto di adempiere; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché il giudice avrebbe introdotto d’ufficio la necessità di una delibera condominiale per riprendere i lavori; 5) violazione dell’art. 1105 c.c., sostenendo che nel condominio minimo l’ordinaria amministrazione e il completamento di lavori già iniziati non richiedessero alcuna delibera formale; 6) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., relativi alla volontà dell’altro comproprietario e alla natura temporanea della sospensione; 7) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccedente i limiti tariffari e non adeguatamente contestata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, spiegando che la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: l’ordine di sospensione era stato impartito nell’ambito di opere riguardanti anche parti comuni, rispetto alle quali ciascun comproprietario aveva titolo a consentire o sospendere i lavori. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo, perché tendevano a una rivalutazione del merito: la corte territoriale aveva escluso che la dichiarazione dell’esecutore avesse valore confessorio e, quindi, aveva negato un inadempimento immotivato idoneo a fondare la risoluzione o l’eccezione di inadempimento. Ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, osservando che il riferimento del tribunale a una deliberazione condominiale era soltanto argomentazione ad abundantiam e non introduceva una vera eccezione nuova; inoltre la doglianza presupponeva erroneamente che la sentenza avesse fondato la decisione su una necessità di delibera condominiale. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché le circostanze indicate non integravano un "fatto storico decisivo" omesso, ma questioni e argomentazioni difensive già esaminate. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non erano state trascritte puntualmente le specifiche contestazioni tariffarie già dedotte in appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2229 c.c.
La censura era impropriamente riferita a questa norma, poiché la controversia non riguardava i limiti della professione del direttore dei lavori ma la legittimità dell’ordine di sospensione impartito in relazione a opere su parti comuni.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento effettivo; nel caso concreto la Corte ha escluso che l’esecutore avesse rifiutato immotivatamente di adempiere, essendosi attenuto alla sospensione dei lavori.
art. 1460 c.c.
L’eccezione di inadempimento non è invocabile se il rifiuto di proseguire l’opera è giustificato dalle circostanze del rapporto e non integra un rifiuto arbitrario.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice richiama una questione soltanto in via argomentativa o ad abundantiam e non introduce una domanda o eccezione nuova.
art. 1105 c.c.
La doglianza è stata respinta perché fondata sull’erroneo presupposto che la decisione impugnata avesse effettivamente affermato la necessità di una deliberazione condominiale per la ripresa dei lavori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di ultrapetizione deve confrontarsi con il reale contenuto della decisione e non con una sua lettura distorta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono ammissibili censure che riguardino questioni, argomentazioni o valutazioni probatorie.
art. 91 c.p.c.
La censura sulla liquidazione delle spese richiede una specifica contestazione delle singole voci e un adeguato onere di autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 375, comma 2, c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione in camera di consiglio è avvenuta nel procedimento semplificato previsto da questa disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’etichetta del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., mira in realtà a contestare l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L’esecutore di lavori su parti comuni può legittimamente attenersi a un ordine di sospensione proveniente dal soggetto che, in concreto e secondo l’assetto negoziale accertato, abbia titolo a disporre sull’esecuzione delle opere; in tal caso non è configurabile un inadempimento immotivato idoneo a fondare risoluzione o eccezione di inadempimento.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice richiama un profilo non introdotto come autonoma questione ma utilizzato solo come argomento rafforzativo della decisione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non già la mancata considerazione di singole argomentazioni difensive o di risultanze istruttorie già valutate.
- La contestazione della liquidazione delle spese richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente le voci tariffarie asseritamente violate e i passaggi rilevanti degli atti processuali su cui fonda la doglianza.
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