Cassazione Penale, Ordinanza n. 03986/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di merito sul punto della responsabilità e senza entrare nel merito delle censure. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Con il primo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, ma la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 120 c.p. e improcedibilità dell'azione penale, ma anche tale motivo è stato qualificato come reiterativo e generico, privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 633 c.p., ma la Corte ha osservato che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né un raffronto con modelli argomentativi alternativi, mentre la motivazione di merito era logica e coerente. Con il quarto e quinto motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, comma 5, c.p., ma le doglianze sono state reputate ancora una volta meramente ripetitive e quindi inammissibili. Con il sesto motivo ha censurato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., motivo ritenuto non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato. Con il settimo e l'ottavo motivo ha infine dedotto l'eccessività della pena e la condanna alle spese processuali, doglianze ritenute non deducibili in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate, in quanto la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 120 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'improcedibilità dell'azione penale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché reiterativa e generica.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Le doglianze di ricorso devono essere specifiche e devono indicare gli elementi posti a base della censura; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 633 c.p.
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova valutazione delle risultanze processuali né la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
art. 54 c.p.
Il mancato riconoscimento dello stato di necessità è stato censurato, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché meramente ripetitiva.
art. 131-bis, comma 5, c.p.
Il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto è stato ritenuto inammissibile perché riproduttivo di deduzioni già esaminate in appello.
art. 62 n. 4 c.p.
Il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità e comunque non illogico.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla legge.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire sulla base dei criteri legali di gravità del fatto e capacità a delinquere, con motivazione congrua sui dati ritenuti decisivi.
art. 616 c.p.p.
È richiamata nella parte dispositiva per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specificamente gli elementi di dissenso.
- La mancanza di specificità del ricorso, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., si verifica quando la censura non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, né proporre un diverso modello ricostruttivo dei fatti se la motivazione impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Le censure sul mancato riconoscimento di scriminanti, cause di non punibilità e attenuanti sono inammissibili quando si risolvono in una mera reiterazione di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; non è sufficiente contestarne genericamente l'eccessività.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
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