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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4299/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa all'applicazione delle pene accessorie fallimentari: il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale perché il giudice ha imposto le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare per la durata fissa di dieci anni, attenendosi al testo della norma poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 222/2018, che aveva annullato la previsione della durata fissa delle stesse pene accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle pene accessorie fallimentari. Il provvedimento è stato rinviato al Tribunale di Busto Arsizio per un nuovo giudizio sul punto: il giudice del rinvio dovrà determinare la durata delle pene accessorie conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (determinazione concreta secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.) e non può rapportarla alla durata della pena principale sulla base dell'art. 37 c.p.. La parte della sentenza relativa all'accordo di patteggiamento e alla pena principale resta invece impregiata e non toccata dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    La norma prevedeva una durata fissa delle pene accessorie fallimentari; il G.i.p. ha applicato la durata di dieci anni facendo riferimento a questo testo, ma quella parte della norma è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n. 222/2018) nella misura in cui fissava la durata in termini rigidi.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che stabiliva una durata fissa delle pene accessorie fallimentari, rendendo impropria l'applicazione di una durata prefissata (es. 10 anni).

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Ha chiarito che quando la legge fissa solo limiti minimo e/o massimo per la durata delle pene accessorie, la loro durata deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., e non rapportata automaticamente alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Contiene i criteri per l'individualizzazione della pena (circostanze del fatto, personalità del reo, finalità della pena ecc.) e deve essere applicato dal giudice per determinare concretamente la durata delle pene accessorie quando la legge non la stabilisce in modo fisso.

  • art. 37 c.p.

    Non deve essere utilizzato per rapportare la durata delle pene accessorie alla pena principale quando la legge prevede un arco di durata: le Sezioni Unite hanno escluso questo criterio rispetto alle pene accessorie con limiti non fissi.

  • art. 448 c.p.p., comma 2-bis

    La giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sent. n. 16508/2020 tra le altre) ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento che contempli l'applicazione di pene accessorie non concordate può comunque essere impugnata in Cassazione; quindi la parte relativa alle pene accessorie, se estranea all'accordo, è sindacabile.

Massime di principio

  • Le pene accessorie imposte dal giudice e non facenti parte dell'accordo di patteggiamento sono sindacabili in Cassazione anche dopo l'introduzione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 non è più possibile applicare una durata fissa prevista dalla norma per le pene accessorie fallimentari; quelle applicazioni vanno annullate e riesaminate.
  • Il giudice che deve determinare la durata di una pena accessoria per la quale la legge indica solo limiti (minimo e/o massimo) deve operare un'applicazione concreta dei criteri di individualizzazione previsti dall'art. 133 c.p., e non rapportare automaticamente la durata alla pena principale (art. 37 c.p.).
  • In pattuizioni di patteggiamento è utile specificare espressamente le pene accessorie concordate; l'assenza di una concordanza su dette pene espone alla possibilità di annullamento parziale e rinvio.
  • Se una statuizione penale è stata emessa in base a una disposizione poi dichiarata incostituzionale, la parte colpita dall'illegittimità può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio limitatamente alla parte viziata, preservando le altre statuizioni non coinvolte.

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