Ordinanza n. 422/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del procedimento di revoca e successiva risoluzione della concessione relativa all’immobile "Palazzo Vicaria" (ex carcere Vicaria), comprese la nota di avvio del procedimento e la determinazione di risoluzione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota di riscontro dell’amministrazione alle proprie osservazioni nell’ambito del procedimento di revoca della concessione, la nota di avvio del procedimento e, ove occorrenti, le richieste di pagamento del canone concessorio. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione di risoluzione del contratto, la nota di avvio del procedimento di revoca mediante risoluzione e un’ulteriore determinazione amministrativa. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Il Libero Consorzio ha eccepito il difetto di giurisdizione; il TAR ha ritenuto necessario approfondire tale questione, oltre ai profili di merito, senza definire in questa fase i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, rilevata la necessità di un approfondimento dei profili processuali, inclusa l’eccezione di difetto di giurisdizione, e di merito, ha ritenuto preminente, nella fase cautelare, l’esigenza di mantenere integro l’assetto di interessi derivante dalla convenzione stipulata tra le parti. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso gli atti impugnati. La discussione del ricorso nel merito è stata fissata all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; il TAR ha disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa dell’approfondimento delle questioni di rito e di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’esame delle questioni di rito e di merito richiede un necessario approfondimento, il giudice amministrativo può adottare una misura conservativa provvisoria senza anticipare la decisione sul merito della controversia.
- La sospensione cautelare degli atti impugnati può essere disposta quando risulti preminente l’esigenza di mantenere invariato l’assetto di interessi derivante da una convenzione o da un rapporto negoziale amministrativo, nelle more della definizione del giudizio.
Come è indicizzato
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