Cassazione Penale, Ordinanza n. 26258/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., deducendo l'illegalità della pena. In particolare ha sostenuto che il giudice non avrebbe esplicitato in motivazione l'entità degli aumenti di pena per ciascun reato unificato sotto il vincolo della continuazione e non avrebbe operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche anche con riferimento ai reati satellite. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento successive alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi osservato che le censure dedotte, relative alla quantificazione degli aumenti per continuazione e alla mancata esplicitazione dei criteri valutativi, non integravano un profilo di illegalità, poiché la pena applicata era quella concordata, ricompresa nella cornice edittale e con aumento per continuazione nei limiti consentiti; inoltre le attenuanti generiche risultavano riconosciute come richiesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Regola il patteggiamento; la sentenza applicativa è impugnabile solo nei limiti tassativi previsti dalla legge.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti.
art. 1, comma 51, legge 23.6.2017 n. 103
Ha delimitato l'ambito delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento per le richieste successive alla sua entrata in vigore.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Sono i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento, secondo la disciplina successiva alla riforma del 2017.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati dalla legge; sono estranee al sindacato di legittimità le doglianze che contestano il merito dell'accordo sanzionatorio o la mera motivazione del giudice sulla pena concordata.
- La pena è "illegale" solo quando il risultato finale del calcolo sanzionatorio non sia conforme alla legge; non basta denunciare una motivazione sintetica o la mancata esplicitazione analitica dei criteri di quantificazione, se la pena rientra nei limiti edittali e nell'accordo tra le parti.
- Nel patteggiamento, una volta ratificato l'accordo dal giudice, non sono normalmente deducibili in cassazione censure sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche o sulla determinazione degli aumenti per continuazione, salvo che emerga una reale illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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