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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1948/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la parte del dispositivo con cui il Tribunale di Catania aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale (complessivi €100.000,00) da effettuarsi "entro mesi quattro dalla pubblicazione del presente dispositivo" (ossia dal 5 luglio 2023). Denunciano che il termine per il pagamento è decorso prima del deposito della motivazione e prima della scadenza del termine per impugnare la sentenza, impedendo così di chiedere alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 600, comma 3, c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della provvisionale e comprimendo ingiustificatamente il diritto di difesa. Hanno qualificato la statuizione come "abnorme" (esercizio del potere al di là dei limiti consentiti dalla legge).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Pur ritenendo che subordinare la sospensione condizionale a un pagamento anteriore al passaggio in giudicato sia censurabile e indicando che l'orientamento maggioritario proibisce tale anticipazione, il Collegio ha concluso che la statuizione impugnata non è "abnorme" nei termini richiesti per la cassazione: essa attiene a un potere riconosciuto dall'art. 165 c.p. e, nel caso concreto, non ha determinato un "vuoto di difesa" né ha precluso la possibilità per gli imputati di chiedere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600, comma 3, c.p.p. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti come inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato obbligato a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Riconosce al giudice la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata sia espressione di questo potere, quindi non abnorme in astratto.

  • art. 600, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente all'imputato, alle condizioni previste, di chiedere al giudice dell'appello la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale. Il ricorso sosteneva che la fissazione del termine anticipato impedisse di esercitare questa facoltà; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tale possibilità non sia stata preclusa.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Riguarda il termine per il deposito della motivazione e il dies a quo per l'impugnazione; la giurisprudenza collega ad esso l'inizio del decorso dei termini di impugnazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla decorrenza dei termini ove non sia fissato un termine specifico per il pagamento connesso alla sospensione condizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: applicata per irrogare ai ricorrenti la sanzione di €3.000,00 ciascuno per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 25957/2009 (Toni)

    Definisce il concetto di "abnormità" ricorribile in Cassazione come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge; separa abnormità strutturale e funzionale.

  • Giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata (esempi)

    Sono richiamati precedenti favorevoli all'ammissibilità di fissare termini anteriori al giudicato e precedenti contrari. Il Collegio ha aderito all'orientamento maggioritario che esclude la validità della condizione anteriore al passaggio in giudicato, ma ha ritenuto che, pur censurabile, la statuizione non fosse abnorme nel caso concreto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione delle spese e all'attribuzione della colpa dei ricorrenti nell'istruttoria sull'inammissibilità.

Massime di principio

  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è consentita dall'art. 165 c.p., ma la fissazione del termine di pagamento prima del passaggio in giudicato è normalmente censurabile perché anticipa effetti esecutivi su statuizioni ancora sub judice.
  • La qualificazione di un provvedimento come "abnorme" per la Cassazione è rigorosa: occorre dimostrare che il giudice ha esercitato un potere in difformità dal modello legale (abnormità strutturale o funzionale). Un mero errore di diritto non sempre integra abnormità ricorribile autonomamente.
  • Per valutare la lesione del diritto di difesa va verificato se la fissazione anticipata del termine ha effettivamente determinato un "vuoto di difesa" (impossibilità concreta di chiedere le tutele previste, es. art. 600 c.p.p.). Se la possibilità di impugnare o di chiedere la sospensione non è preclusa, la censura può essere ritenuta inammissibile per abnormità.
  • In casi simili è utile: (a) chiedere in via innanzi all'appello la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600 c.p.p. non appena depositata la motivazione; (b) impugnare la sentenza nel merito chiedendo l'eliminazione o la riforma della subordinazione con decorrenza del termine dalla definitività; (c) contestare la mancata indicazione della ripartizione della provvisionale tra le parti civili se ciò arreca pregiudizio.
  • Quando si contesta la tempestività del termine fissato dal giudice, conviene documentare l'effettiva ricaduta pregiudizievole (es. scadenza del termine per chiedere la sospensione di esecuzione prima che fosse possibile proporre l'istanza), per far valere l'abnormità concreta.

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