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Sentenza

Sentenza n. 673/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito delle somme. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il docente ha notificato e depositato il ricorso per ottemperanza l’11 agosto 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito complessivo di euro 1.000,00 sul portafoglio Carta docente e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli la cui inesecuzione può essere fatta valere mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, constatata l’assenza di qualsiasi prova dell’adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza euro 1.000,00 sul portafoglio Carta docente, per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato, inclusa una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, decorso il quale è stato ritenuto proponibile il giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, cui è stato ordinato di dare esecuzione mediante l’accredito di euro 1.000,00.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione determinata può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando siano comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione specifica della prestazione entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un’istanza della parte interessata successiva all’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, con attribuzione al commissario di un ulteriore termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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