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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33824/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva prestato attività difensiva in un processo amministrativo in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice amministrativo aveva liquidato il compenso, ma il professionista aveva contestato l’importo perché inferiore ai minimi normativamente previsti e aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, individuando come controparte il Ministero della Giustizia. Il Ministero si era costituito eccependo di non essere il soggetto passivamente legittimato, sostenendo che la domanda dovesse essere rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché le prestazioni erano state rese nell’ambito della giurisdizione amministrativa. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione nel merito, liquidando ulteriori somme, ma senza esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. In cassazione il Ministero ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di legittimazione passiva; con il secondo motivo, violazione dell’art. 185, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, perché era stato condannato a pagare compensi relativi a difesa svolta in un giudizio amministrativo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia: il giudice di merito, a fronte dell’eccezione tempestiva del Ministero convenuto, avrebbe dovuto verificare chi fosse il legittimato passivo alla domanda di liquidazione dei compensi. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, affinché esamini l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi sull’eccezione tempestivamente proposta dalla parte convenuta; l’omesso esame integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Il procedimento di opposizione per la liquidazione dei compensi ai difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato è il luogo in cui va affrontata la questione del corretto soggetto passivamente legittimato.

  • art. 185 d.P.R. n. 115/2002

    Individua il diverso destinatario delle richieste di pagamento degli onorari a seconda che l’attività difensiva sia stata svolta davanti al giudice ordinario o davanti alla giurisdizione amministrativa; nel caso di giudizio amministrativo il destinatario della richiesta è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

  • art. 4 l. n. 260/1958

    Se il Ministero erroneamente citato eccepisce tempestivamente di non essere il reale destinatario della domanda, ciò non travolge il giudizio ma consente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero effettivamente competente.

Massime di principio

  • Quando la parte convenuta eccepisce tempestivamente di non essere il soggetto passivamente legittimato, il giudice deve esaminare l’eccezione e non può tacere sul punto senza incorrere in omessa pronuncia.
  • Nei giudizi di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la corretta individuazione del Ministero legittimato passivo dipende dal rito davanti al quale è stata prestata l’attività difensiva.
  • L’erronea citazione del Ministero non competente non determina necessariamente la nullità del giudizio, ma impone al giudice di valutare l’integrazione del contraddittorio verso il soggetto effettivamente tenuto al pagamento.
  • La censura sulla debenza sostanziale del compenso resta assorbita se il giudice di merito non ha previamente risolto la questione preliminare della legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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