Sentenza n. 1892/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino di opere edilizie abusive, adottata ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato il ripristino di alcune tettoie realizzate in difformità dalle autorizzazioni edilizie, mediante eliminazione delle pareti, la demolizione di un vano destinato a ufficio con annesso servizio igienico e il ripristino della destinazione d’uso dell’area. Hanno sostenuto che le opere, essendo state realizzate in parziale difformità dai titoli edilizi, non fossero sanzionabili con la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, ma con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 dello stesso decreto. Hanno inoltre dedotto che il mutamento di destinazione d’uso senza opere non integrasse una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380/2001 e che il vano ufficio con servizio igienico avesse natura pertinenziale, con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, poiché l’ordinanza era motivata anche sull’autonomo presupposto che le opere fossero state realizzate in fascia di rispetto stradale e autostradale sottoposta a vincolo di inedificabilità. I ricorrenti hanno contestato che tale circostanza costituisse una ragione giustificatrice autonoma e logicamente indipendente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’ordinanza impugnata era plurimotivata: oltre ai profili relativi all’assenza o difformità dei titoli edilizi, all’aumento di superficie e volume e al mutamento di destinazione d’uso, essa richiamava espressamente la localizzazione delle opere in una fascia di rispetto stradale e autostradale soggetta a vincolo di inedificabilità. Tale motivazione non era stata specificamente contestata nel ricorso. Secondo il principio di resistenza, quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia idonea a sorreggere il dispositivo; l’eventuale invalidità o infondatezza delle altre motivazioni non determina l’annullamento dell’atto. Poiché il vincolo di inedificabilità costituiva un’autonoma ragione giustificatrice della demolizione e non era stato oggetto di specifica censura, le doglianze relative all’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 non potevano condurre all’annullamento dell’ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il Comune rimasto non costituito.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
demolizione e ripristino delle opere abusive
La disposizione è stata richiamata nell’ordinanza comunale quale base del potere sanzionatorio edilizio; il TAR non ha esaminato nel merito la sua applicabilità alle singole opere, ritenendo assorbente la mancata contestazione dell’autonomo motivo fondato sul vincolo di inedificabilità.
art. 32 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere che il mutamento di destinazione d’uso non integrasse una variazione essenziale; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dai ricorrenti quale regime sanzionatorio alternativo alla demolizione per opere realizzate in parziale difformità; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 3, comma 1, lettera e), n. 5, d.P.R. 380/2001
interventi di nuova costruzione
È stato richiamato nell’ordinanza comunale per qualificare le opere come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire; il TAR non ha scrutinato tale qualificazione.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
È stato richiamato dai ricorrenti per sostenere l’assoggettamento del mutamento di destinazione d’uso senza opere alla segnalazione di inizio attività; il motivo non è stato deciso.
art. 40 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale
La disposizione è stata richiamata nelle premesse dell’ordinanza e ha formato oggetto dell’avviso di possibile inammissibilità, ma il testo non ne esplicita il contenuto.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, l’idoneità di una sola di esse a sostenere il dispositivo rende irrilevante, ai fini dell’annullamento, l’eventuale invalidità o infondatezza delle altre motivazioni, secondo il principio di resistenza.
- Il ricorso contro un provvedimento plurimotivato è inammissibile quando il ricorrente contesta soltanto alcune ragioni dell’atto e omette di censurare una distinta motivazione autonoma, di per sé sufficiente a sorreggerne il contenuto.
- In una controversia relativa a un’ordinanza di demolizione, la specifica contestazione dei presupposti edilizi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 non è sufficiente a superare l’inammissibilità del ricorso se l’ordinanza è fondata anche sull’esistenza di un vincolo di inedificabilità autonomamente idoneo a giustificare la sanzione e tale ragione non è stata impugnata.
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