Sentenza del 27/09/2016 n. 346 - Comm. Trib. Prov. Como
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Nullità dell'atto impositivo - Sottoscrizione ad opera di funzionario non dirigente - Delega alla sottoscrizione - Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto la nullità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale, in un contesto in cui la disciplina che consentiva di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti non dirigenti era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37/2015. La questione riguardava, in particolare, se l'illegittimità dell'incarico dirigenziale si riflettesse automaticamente sulla validità degli atti sottoscritti dal funzionario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 24, del Decreto Legge n. 16/2012 non determina, di per sé, la nullità degli atti emessi dai funzionari interessati. L'atto impositivo è nullo solo se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio oppure di un impiegato della carriera direttiva appositamente delegato. La qualifica dirigenziale del sottoscrittore, sia della delega sia dell'atto, non costituisce condizione necessaria, purché sussistano i requisiti di competenza e la delega prevista dalla legge.
Norme richiamate
Articolo 8, comma 24, Decreto Legge n. 16/2012
Norma che consentiva l'attribuzione di incarichi dirigenziali anche a soggetti privi della qualifica dirigenziale.
La sua declaratoria di illegittimità costituzionale incide sulla legittimità dell'attribuzione degli incarichi, ma non comporta automaticamente la nullità degli atti sottoscritti dai funzionari incaricati.
Sentenza Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla copertura provvisoria di posizioni dirigenziali mediante soggetti non dirigenti.
La decisione non travolge automaticamente gli atti impositivi adottati o sottoscritti dai funzionari interessati; occorre verificare in concreto il rispetto delle regole sulla sottoscrizione e sulla delega.
Norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi, come interpretate dalla Corte di Cassazione
La nullità dell'avviso deriva dalla mancata sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui appositamente delegato, non dalla sola assenza della qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
Massime di principio
- L'illegittimità dell'incarico dirigenziale conferito a un funzionario non comporta automaticamente l'invalidità degli atti da lui sottoscritti.
- Per contestare validamente un avviso di accertamento occorre dimostrare la mancanza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di una delega valida a favore di un impiegato competente; la mera assenza della qualifica dirigenziale non è sufficiente.
- La delega alla sottoscrizione deve essere verificata concretamente, quanto a esistenza, provenienza, contenuto e riferibilità al funzionario che ha firmato l'atto.
- Le irregolarità relative alla nomina o all'inquadramento del funzionario e quelle relative alla validità della sottoscrizione sono piani distinti: solo le seconde, se accertate, possono determinare la nullità dell'atto impositivo.
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