Cassazione Civile, Ordinanza n. 11256/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di unità immobiliari in un medesimo edificio per l’uso di un cortile antistante alcuni immobili. Gli attori in primo grado avevano chiesto la rimozione di un paletto con catena che impediva l’accesso al cortile, assumendone la natura comune/comproprietaria, e il risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la corte d’appello aveva confermato la condanna, ritenendo che il cortile fosse stato attribuito in comproprietà alle figlie della originaria dante causa e che il danno non patrimoniale fosse risarcibile in relazione alla lesione del diritto di abitazione. Gli eredi della convenuta hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla proprietà e sulla donazione, sostenendo che l’omessa menzione del cortile negli atti di donazione avrebbe dovuto comportare la permanenza della proprietà in capo alla donante, e non la comunione tra le donatarie; 2) nullità e illogicità della sentenza per avere qualificato il bene come cortile ex art. 1117 c.c. pur avendo ritenuto l’azione come rivendicazione di bene in comproprietà; 3) violazione dell’art. 2 Cost., contestando che il mancato uso del cortile per il parcheggio potesse integrare lesione del diritto di abitazione quale diritto inviolabile; 4) violazione dell’art. 2043 c.c. per difetto di prova del danno, sostenendo che il preteso danno da mancato parcheggio non era stato allegato e comunque non poteva essere riconosciuto in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta e plausibile l’interpretazione dei titoli negoziali compiuta dalla corte territoriale: il cortile, pur non menzionato espressamente negli atti di donazione, era compreso nel trasferimento in quanto pertinenza funzionale agli immobili donati, in mancanza di una espressa riserva. Ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto, perché ha escluso che il mero impedimento al parcheggio in una corte potesse integrare una lesione del diritto inviolabile all’abitazione tutelato dall’art. 2 Cost. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sul danno non patrimoniale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria. Le spese dell’intero processo sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 922 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla proprietà e ai modi di acquisto del diritto reale.
art. 769 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di donazione.
art. 782 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di forma della donazione.
art. 1350 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di forma degli atti traslativi.
art. 1376 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di effetti reali del contratto.
art. 948 c.c.
Richiamato per qualificare la domanda come azione di rivendicazione e per il relativo onere probatorio sul diritto di proprietà/comproprietà.
art. 1117 c.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla qualificazione del cortile quale bene comune condominiale; la Corte ha escluso contraddizioni nella motivazione della sentenza di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro di validità della motivazione della sentenza.
art. 817 c.c.
Usato per affermare che la pertinenza segue la cosa principale salvo espressa volontà contraria.
art. 818 c.c.
Richiamato con l’art. 817 c.c. per sostenere l’estensione automatica degli effetti del trasferimento alla pertinenza.
art. 2 Cost.
Richiamato per delimitare i diritti inviolabili della persona; la Corte ha escluso che il mero mancato uso di una corte per parcheggiare integri una lesione del diritto all’abitazione costituzionalmente protetto.
art. 2043 c.c.
Richiamato per contestare la prova del danno; il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.
art. 384 comma 2 c.p.c.
Applicato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 8 CEDU
Richiamato per inquadrare la tutela del normale svolgimento della vita familiare all’interno dell’abitazione, non estensibile alla mera possibilità di parcheggio nel cortile.
Massime di principio
- Nell’interpretazione degli atti di trasferimento immobiliare, il giudice di merito dispone di un apprezzamento insindacabile in cassazione se la ricostruzione adottata è plausibile e supportata dal testo negoziale, anche quando siano astrattamente possibili letture alternative.
- Se il bene contestato ha funzione pertinenziale rispetto all’immobile principale, esso si considera incluso nel trasferimento della cosa principale salvo che l’atto contenga una espressa volontà contraria di esclusione o riserva.
- La mancata menzione espressa della pertinenza in un atto traslativo non comporta, di regola, la permanenza del bene nella sfera del disponente quando il titolo e la funzione del bene depongano per la sua inclusione nel trasferimento.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando il fatto lesivo incide in modo grave su un diritto inviolabile della persona; non ogni compressione di una utilità connessa all’immobile integra di per sé una lesione costituzionalmente rilevante.
- Il diritto all’abitazione e alla vita familiare tutelato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU non può essere esteso a situazioni meramente strumentali o accessorie, come la possibilità di parcheggiare un’autovettura in una corte.
- Quando la cassazione cassa la sentenza ma non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- In presenza di reciproca soccombenza complessiva, il giudice può compensare integralmente le spese dell’intero processo.
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