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Sentenza

Sentenza n. 2675/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio asseritamente serbato dal Comune di Ponza sull’istanza di conclusione del procedimento relativo alla regolarizzazione urbanistica di una destinazione d’uso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante aveva chiesto al Comune di Ponza, mediante atto di significazione e diffida notificato il 25 luglio 2024, di acquisire gli originali della documentazione richiamata nella nota comunale del 12 maggio 2008 e di concludere il procedimento edilizio relativo alla regolarizzazione urbanistica della destinazione d’uso residenziale dell’ultimo piano di un fabbricato originariamente destinato a servizi di un albergo. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio, ritenendo insussistente un obbligo comunale di provvedere. La società ha dedotto, con il primo motivo d’appello, error in procedendo e violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., sostenendo che il TAR avesse travisato il petitum e che l’istanza non mirasse a rimettere in discussione la nota del 2008, bensì a ottenere la conclusione del procedimento mediante acquisizione degli originali. Con il secondo motivo ha dedotto error in iudicando e violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., lamentando l’omesso esame del motivo relativo alla violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che la nota comunale del 12 maggio 2008 avesse natura definitiva, poiché il suo testo si limitava a rilevare che erano state prodotte copie fotostatiche e che l’ente aveva interesse a disporre degli originali, senza subordinare espressamente l’efficacia dell’autorizzazione alla loro produzione. La subordinazione dell’efficacia di un titolo edilizio alla produzione degli originali, sia quale condizione sospensiva sia quale condizione risolutiva, deve risultare in modo chiaro dall’atto; inoltre, trattandosi di titolo edilizio vincolato, non possono essere apposte condizioni ulteriori non previste dalla legge o dagli strumenti urbanistici. Anche un eventuale vizio della nota avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto, mentre l’atto era divenuto inoppugnabile per effetto della sentenza che aveva dichiarato irricevibile per tardività la sua impugnazione. Il ricorso avverso il silenzio non può essere utilizzato per aggirare le preclusioni derivanti dalla tardiva impugnazione dell’atto originario o per ottenere una rimessione in termini. Inoltre, il precedente annullamento in autotutela della nota del 2008 era stato a sua volta annullato in sede giurisdizionale; il relativo giudicato copriva anche la definitività dell’atto originario quale presupposto logico-giuridico dell’autotutela. Non residuavano ulteriori margini per l’annullamento d’ufficio, essendo stato definitivamente accertato il superamento del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, come modificato dalla l. 124/2015. Poiché non sussisteva un obbligo di provvedere sull’istanza, non sussisteva neppure l’obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e della risalenza delle vicende.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta corretta per l’insussistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza proposta.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo amministrativo di provvedere e non può essere utilizzata per aggirare la tardiva impugnazione di un atto ormai inoppugnabile.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso presuppone l’esistenza di un obbligo sostanziale dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione non opera in relazione a un’istanza sulla quale l’amministrazione non è tenuta a provvedere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il giudicato formatosi sull’illegittimità dell’annullamento d’ufficio ha definitivamente accertato il superamento del termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di autotutela, impedendone un ulteriore esercizio sulla medesima vicenda.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico attuale dell’amministrazione di provvedere; non può essere proposta per ottenere indirettamente il riesame di un atto ormai inoppugnabile né per aggirare la decadenza dall’impugnazione dell’atto originario.
  • La produzione di documenti originali successiva all’adozione di un titolo amministrativo non costituisce condizione sospensiva o risolutiva dell’efficacia del titolo se tale subordinazione non risulta espressamente e chiaramente dal provvedimento.
  • Per gli atti edilizi di natura vincolata non possono essere introdotte condizioni di efficacia ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dagli strumenti urbanistici, salvo che la loro apposizione sia consentita dalla disciplina applicabile e risulti inequivocabilmente dall’atto.
  • Il giudicato sull’illegittimità di un annullamento d’ufficio può coprire anche i presupposti logico-giuridici dell’autotutela, inclusa la definitività dell’atto originario; tali accertamenti impediscono il riesercizio del medesimo potere quando il termine legale per l’autotutela sia ormai decorso.
  • L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato sussiste solo quando l’amministrazione abbia uno specifico obbligo giuridico di pronunciarsi sull’istanza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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