Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202310144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di sanatoria edilizia relativa a una domanda di condono del 1985, parere paesaggistico contrario e annullamento della CILA successivamente presentata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda alcuni manufatti abusivi realizzati su un'area di proprietà privata destinata ad attività di autocarrozzeria. Dopo la presentazione, nel 1985, di una domanda di condono edilizio, il Comune comunicava il preavviso di diniego nel 2011 e adottava il diniego definitivo nel 2018. La ricorrente sosteneva che, a seguito del deposito della documentazione ritenuta completa nel marzo 1997, si fosse formato entro marzo 1999 il silenzio-assenso previsto dall'art. 35 della legge n. 47/1985. Contestava inoltre la preesistenza del vincolo paesaggistico, assumendo che il vincolo idrogeologico fosse sopravvenuto soltanto nel 2005, e deduceva la violazione degli artt. 35, commi 12 e 13, e 32, comma 13, della legge n. 47/1985, nonché eccesso di potere. Con un ulteriore motivo lamentava l'illegittimità del diniego perché fondato sulla tutela di un vincolo idrogeologico estraneo alla competenza comunale e perché sorretto da una motivazione generica e stereotipata in ordine all'incompatibilità dell'opera. In appello ha inoltre prospettato, per la prima volta, che l'area fosse tipizzata dal PRG come zona F1.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto accertato che i manufatti ricadessero, già al momento della domanda di condono, in un'area paesaggisticamente vincolata ai sensi del D.M. 21 settembre 1984, che imponeva una fascia di rispetto di 150 metri dal Canale Patri-Palmarini, mentre l'opera era collocata a circa 70 metri. La preesistenza del vincolo e il contrasto concreto dell'opera con esso impedivano la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, sia per la mancanza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, sia per l'insanabile incompatibilità dell'intervento. Il protrarsi del procedimento dal 1985 al 2018 può censurarsi sotto il profilo del buon andamento, ma non determina un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, soprattutto in presenza di un'area critica sotto il profilo idrogeologico e successivamente assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta. La questione della classificazione urbanistica F1, introdotta soltanto in appello, è stata dichiarata non valutabile per il divieto di nova ex art. 104 c.p.a.; il Comune potrà eventualmente verificarla nella fase di attuazione dei provvedimenti di ripristino, anche per valutare modalità che evitino la chiusura dell'attività e la perdita dei posti di lavoro. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, commi 12 e 13, l. 47/1985

    La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone il ricorrere delle condizioni normative, tra cui la completezza della pratica e l'assenza di ostacoli derivanti da vincoli preesistenti.

  • art. 32, comma 13, l. 47/1985

    La presenza di un vincolo paesaggistico preesistente e il contrasto insanabile dell'opera con tale vincolo impediscono la formazione del titolo tacito di condono in mancanza del parere favorevole dell'autorità competente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha comunicato il preavviso di diniego e ha valutato le osservazioni presentate dall'interessata prima dell'adozione del diniego di condono.

  • art. 104 c.p.a.

    In appello non possono essere introdotti elementi o circostanze nuovi non dedotti nel giudizio di primo grado, salvo i limiti previsti dalla norma; la nuova deduzione sulla classificazione urbanistica F1 non è stata quindi valutata.

  • D.M. Beni Culturali ed Ambientali 21 settembre 1984

    Il vincolo paesaggistico imponeva una fascia di rispetto di 150 metri dal Canale Patri-Palmarini; la collocazione del manufatto a circa 70 metri determinava il contrasto con il vincolo preesistente.

Massime di principio

  • La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non può essere riconosciuta quando l'opera ricade, già al momento della domanda, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e manca il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Il contrasto concreto e insanabile dell'opera abusiva con un vincolo paesaggistico preesistente impedisce la formazione del titolo tacito di condono, anche se il procedimento amministrativo si è protratto per un lungo periodo.
  • Il ritardo dell'amministrazione nella definizione di una domanda di condono può essere censurabile sotto il profilo del buon andamento, ma non consolida nel privato un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione edilizia abusiva.
  • Nel giudizio d'appello non sono valutabili circostanze e deduzioni nuove, non proposte in primo grado, quando la loro introduzione violi il divieto di nova previsto dall'art. 104 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.