Cassazione Penale, Sentenza n. 6535/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna in secondo grado per rapina e lesioni (assoluzione per atti persecutori). Il difensore deduce: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, contestando la valutazione che le ritenne inattendibili per gli atti persecutori ma credibili per rapina e lesioni; 2) violazione di legge (art. 628 c.p.) e vizio di motivazione: mancanza di violenza o minaccia e di dolo, posto che il ricorrente avrebbe soltanto cercato di recuperare il cellulare; 3) violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione inerente alla prova delle lesioni, basata solo sulle dichiarazioni e sul referto medico; 4) violazione di legge (art. 162 c.p.) per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il buon comportamento successivo al fatto.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il giudice di legittimità ritiene legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa quando la inattendibilità riguardi solo alcune circostanze e non comprometta l'intera credibilità del dichiarante. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello priva di vizi logici manifesti: le dichiarazioni relative a rapina e lesioni erano puntuali, dettagliate e corroborate da elementi esterni; la ricostruzione della condotta violenta (strattonare e sbattere contro un muro per impossessarsi del telefono) è stata ritenuta adeguatamente provata. I motivi che chiedevano una diversa valutazione delle prove sono stati ritenuti mera richiesta di rinnovata valutazione critica dei fatti, attività vietata in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto è confermato perché la loro concessione richiede elementi di segno positivo e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
Consente la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; la richiesta di rinvio per legittimo impedimento in assenza di richiesta di trattazione orale è inammissibile per carenza di interesse.
Codice di procedura penale, art. 192
Riguarda la valutazione delle dichiarazioni: la Corte accetta la valutazione frazionata dell'attendibilità della persona offesa, purché l'inattendibilità limitata non comprometta l'intera credibilità del dichiarante.
Codice penale, art. 628
Definisce la rapina; la Corte ha ritenuto che la condotta violenta e lo spossessamento del telefono rientrassero nella fattispecie, sussistendo violenza/minaccia e dolo.
Codice penale, art. 162
Le circostanze attenuanti generiche non si concedono automaticamente per mera assenza di elementi negativi: richiedono elementi positivi di segno favorevole, la cui assenza legittima il diniego.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa può essere frazionata: il giudice può ritenere inattendibili alcune dichiarazioni e attendibili altre se l'inattendibilità non compromette complessivamente la credibilità del testimone.
- Il ricorso in Cassazione non è lo strumento per una rivalutazione del merito o per chiedere una diversa ponderazione delle prove: va dimostrata una manifesta illogicità, una contraddittorietà o una carenza assoluta della motivazione.
- La rapina è integrata quando sussistono atti di violenza o minaccia funzionali allo spossessamento; la presenza di elementi esterni che corroborino la versione della vittima (referti, perquisizioni, altri riscontri) rafforza la valutazione di responsabilità.
- Le lesioni possono essere accertate anche tramite le dichiarazioni della vittima se supportate da referto medico e da congrua motivazione: la mera critica alla valutazione non è sufficiente in cassazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi che ne giustifichino la concessione; l'assenza di elementi negativi non costituisce di per sé motivo obbligatorio di concessione.
- Richieste procedurali (es. rinvio per legittimo impedimento) sono inammissibili se il ricorrente ha implicitamente rinunciato alla trattazione orale, mancando il requisito di interesse.
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