Sentenza n. 758/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a imporre la delimitazione delle aree pericolose e gli interventi di manutenzione di una passeggiata pedonale in legno, nonché atti comunali di contestazione e diffida
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, concessionaria della gestione degli ormeggi del Porticciolo di Bocca di Magra, ha impugnato le ordinanze sindacali n. 7 del 23 maggio 2022 e n. 8 del 28 maggio 2022, adottate dopo un sopralluogo che aveva rilevato il cattivo stato di conservazione delle tavole lignee della passeggiata di accesso ai pontili. Le ordinanze imponevano la delimitazione delle zone interdette e l'adozione degli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi, in relazione agli obblighi previsti dal contratto di gestione. Sono stati inoltre impugnati l'atto di contestazione e diffida del 26 maggio 2022 e successive note comunali. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 54 d.lgs. 267/2000 e carenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente, sostenendo che la situazione manutentiva fosse permanente e già nota e che gli atti non indicassero un termine finale; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità e sviamento; mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio procedimentale; illegittimità derivata degli atti di contestazione e delle note successive; violazione dell'art. 45-bis cod. nav. e dell'art. 3 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la sostituzione dell'intera passeggiata costituisse un intervento di manutenzione straordinaria spettante al Comune e non alla concessionaria. La ricorrente ha inoltre contestato l'imputabilità degli ammaloramenti, affermando che essi preesistevano all'affidamento e riguardavano un'area esterna rispetto alle zone subconcesse, per le quali comunque sarebbe stato previsto soltanto un obbligo di manutenzione ordinaria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all'inammissibilità per violazione del giudicato esterno.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente e ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, assorbendo ogni altra questione di rito e di merito. Ha qualificato il rapporto tra Comune e concessionaria come relazione paritetica, nella quale il Comune, contestando gli inadempimenti relativi alla gestione e manutenzione della struttura, non esercita un potere autoritativo ma agisce sulla base delle facoltà previste dal contratto. La controversia riguarda quindi la fase esecutiva del rapporto e l'adempimento di obblighi contrattuali, non la legittimità dell'affidamento né l'esercizio di poteri pubblicistici di revoca o decadenza. Anche l'eventuale qualificazione del rapporto come concessione di pubblico servizio non modifica la conclusione, poiché la giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. opera quando l'amministrazione agisce esercitando poteri autoritativi, mentre nel caso concreto essa ha agito iure privatorum. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, contestando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.
art. 45-bis cod. nav.
È richiamato quale base del contratto di gestione degli ormeggi; la controversia è stata ricondotta alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di pubblico servizio presuppone, secondo la sentenza, che la pubblica amministrazione agisca esercitando un potere autoritativo; non si applica alle controversie relative a inadempimenti contrattuali affrontati iure privatorum.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
art. 1456 c.c.
È richiamato, attraverso la motivazione della precedente sentenza condivisa dal TAR, quale esempio di rimedio contrattuale privatistico esercitabile dall'amministrazione per reagire a un grave inadempimento.
Massime di principio
- Le controversie relative all'adempimento degli obblighi previsti nella fase esecutiva di un contratto o di una concessione, quando l'amministrazione agisce sulla base di facoltà contrattuali e su un piano paritetico, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle concessioni di pubblico servizio non si estende automaticamente a ogni controversia inerente al rapporto concessorio, ma richiede che la pubblica amministrazione agisca nell'esercizio di un potere autoritativo; restano devolute al giudice ordinario le controversie sugli inadempimenti contrattuali e sui rimedi privatistici.
- La contestazione di obblighi manutentivi e l'imposizione di interventi previsti o collegati al contratto di gestione non assumono natura autoritativa per il solo fatto di essere formalizzate in atti provenienti dall'amministrazione, quando tali atti costituiscono esercizio di facoltà contrattuali.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, salve le preclusioni e decadenze maturate.
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