Cassazione Penale, Sentenza n. 04334/2026 del 03/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (pena: 1 anno, 9 mesi e 10 giorni) per falsità dichiarativa in relazione al reddito di cittadinanza, deducendo vizio di motivazione per manifesta illogicità. Sosteneva che la sentenza d'appello si era basata su dichiarazioni rese in sede di identificazione ai sensi dell'art. 21 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., dichiarazioni che, secondo la difesa, sarebbero inutilizzabili alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 64, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non imponeva che gli avvertimenti siano rivolti prima della richiesta delle generalità. Per la difesa l'inutilizzabilità di quelle dichiarazioni avrebbe tolto ogni elemento probatorio idoneo a dimostrare la falsità delle autodichiarazioni per il reddito di cittadinanza; inoltre si contestava l'assenza del nesso di causalità tra le dichiarazioni ritenute false e l'effettiva percezione del beneficio e si prospettava, in subordine, l'improcedibilità della qualificazione come reato ai sensi dell'art. 495 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto erroneo il presupposto difensivo secondo cui le dichiarazioni ex art. 21 disp. att. c.p.p. riguarderebbero una situazione reddituale tecnica: tale disposizione ha finalità conoscitive e fornisce informazioni generali sul profilo personale e socio-economico, non costituendo una autodichiarazione formale di reddito. Inoltre la Corte ha rilevato la genericità del ricorso: il ricorrente non ha indicato momento, contenuto e modalità delle dichiarazioni contestate, né provato l'assenza degli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., né dimostrato che quelle dichiarazioni siano state utilizzate come prova decisiva per la condanna. Ha confermato quindi l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
Norma penale che disciplina le falsità connesse alle dichiarazioni per il reddito di cittadinanza; la Corte non ha ritenuto invalida la contestazione del reato per mero riferimento al vizio procedurale relativo agli avvertimenti ex art. 64 c.p.p., dato che il ricorso non ha provato l'uso decisivo delle dichiarazioni di identificazione.
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena; non è centrale nella motivazione sulla ammissibilità del ricorso.
art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 21 disp. att. c.p.p.
La Corte ha interpretato tale disposizione come finalizzata a raccogliere elementi conoscitivi sulla personalità e sulla condizione socio-economica dell'imputato, non come imposizione di una autodichiarazione tecnica del reddito né come fonte autosufficiente di responsabilità penale per falsità delle dichiarazioni reddituali.
art. 64, comma 3, codice di procedura penale
Riferita dalla difesa in connessione alla sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato né provato l'assenza degli avvertimenti richiesti né che le dichiarazioni senza tali avvertimenti siano state usate come prova decisiva, perciò il richiamo alla sentenza costituzionale è risultato astratto e non idoneo a fondare il ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione per manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo delle specifiche necessarie per valutare la presunta illogicità.
art. 495 cod. pen.
Norma sulla falsità in scrittura privata o in atti; la Corte ha rilevato che l'eccezione relativa a una diversa qualificazione giuridica era prospettata dalla difesa ma non adeguatamente sviluppata né collegata alle specifiche contestazioni procedurali riferite alla decisione della Corte costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 111/2023
Sentenza Corte costituzionale n. 111 del 2023
La difesa invocava tale pronuncia per sostenere l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che il richiamo restasse astratto poiché il ricorrente non ha specificato né dimostrato l'assenza degli avvertimenti né l'uso decisivo delle dichiarazioni contestate.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 21 disp. att. c.p.p. hanno natura conoscitiva e forniscono dati generali sul profilo personale ed economico; non sono equivalenti a una autodichiarazione tecnica di reddito utilizzabile automaticamente come prova di falsità.
- Un ricorso per cassazione che invoca l'inutilizzabilità di prove per vizi procedurali (es. mancanza di avvertimenti) deve indicare con precisione il momento, il contenuto e le modalità delle dichiarazioni contestate e dimostrare il concreto uso di tali dichiarazioni come prova decisiva per la condanna.
- Il richiamo a pronunce costituzionali che dichiarano l'illegittimità di norme non sostituisce l'onere del ricorrente di provare nel caso concreto l'effetto retroattivo o l'applicazione della pronuncia alle specifiche dichiarazioni utilizzate nel processo.
- Quando si contestano dichiarazioni rese in fase di identificazione, è essenziale distinguere tra informazioni di carattere generale (finalità conoscitiva) e autodichiarazioni formali previste da norme speciali; solo queste ultime sono soggette a specifico regime di verifiche e responsabilità.
- Per impugnare con successo una condanna per falsità relativa a benefici (es. reddito di cittadinanza) la difesa può valorizzare l'assenza di prove autonome e la mancanza di nesso causale tra le dichiarazioni e la percezione del beneficio; tuttavia tale censura richiede argomentazione e prove concrete, non enunciazioni generiche.
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