Sentenza n. 510/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento n. 430 del 30/09/2014 di demolizione opere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di una veranda realizzata sul terrazzo pertinenziale in asserita assenza o difformità dal titolo edilizio e dall'autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, falsità dei presupposti e carenza di istruttoria. In particolare, hanno contestato l'assenza di un adeguato accertamento e di una motivazione specifica circa la non coincidenza tra l'opera effettivamente realizzata e quella assentita con la DIA del 2006 e con l'autorizzazione paesaggistica del 2007. Hanno inoltre censurato il mero rinvio al verbale di sopralluogo e ritenuto che l'individuazione del titolo edilizio necessario integrasse uno sviamento rispetto alla funzione repressiva dell'ordinanza di demolizione. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno presentato istanze e segnalazioni per la sanatoria paesaggistica ed edilizia dell'intervento. Il Comune ha infine rilasciato un provvedimento di accertamento di conformità paesaggistica anche ai fini dell'art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che il rilascio dell'accertamento di conformità paesaggistica ed edilizia avesse sostanzialmente sanato l'intervento e fatto venir meno l'utilità concreta di una decisione sull'impugnazione dell'ordinanza di demolizione. Il Collegio ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava accertata la fondatezza sostanziale della pretesa originaria dei ricorrenti e quindi non ricorrevano i presupposti per una pronuncia satisfattiva. Ai fini delle spese, il TAR ha compiuto una valutazione di soccombenza virtuale, ritenendo infondato il motivo dedotto. Ha richiamato il principio secondo cui l'ingiunzione di demolizione è atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere abusive e l'indicazione delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino. Nel caso concreto, la descrizione dell'opera consentiva di qualificarla come intervento di ristrutturazione edilizia pesante, con aumento di superficie utile e volumetria e modifiche alla sagoma e ai prospetti, realizzato su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. È stata inoltre esclusa la lesione delle facoltà difensive, poiché i ricorrenti avevano avuto accesso all'intero fascicolo, incluso il verbale di sopralluogo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché l'ordinanza di demolizione descriveva l'opera e indicava le ragioni della sua abusività.
art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Il sopravvenuto accertamento di conformità ha determinato il venir meno dell'interesse concreto dei ricorrenti alla decisione sull'impugnazione dell'ordine di demolizione.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
L'opera è stata qualificata, sulla base delle sue caratteristiche, come intervento di ristrutturazione edilizia pesante, comportante aumento di superficie utile e volumetria e modifiche della sagoma e dei prospetti.
artt. 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004
Il riferimento al vincolo paesaggistico ha concorso a qualificare l'intervento come abusivo in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
La norma è stata richiamata nell'ambito del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica avviato dai ricorrenti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 73 c.p.a.
Il Comune ha formulato l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse con memoria depositata ai sensi della norma.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e costituisce atto dovuto; è sufficientemente motivato quando descrive le opere contestate e indica le ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
- Il sopravvenuto rilascio di un accertamento di conformità edilizia o paesaggistica che sostanzialmente sani l'intervento fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'ordine di demolizione e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando la sopravvenienza elimina l'interesse alla decisione ma non dimostra anche la fondatezza sostanziale della pretesa originariamente dedotta.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la sopravvenuta improcedibilità, il giudice può effettuare una valutazione di soccombenza virtuale sui motivi dedotti. La censura contro l'ordine di demolizione è infondata quando l'atto descrive adeguatamente l'opera abusiva e le ragioni dell'abusività.
- Non sussiste lesione delle facoltà difensive derivante dal mancato dettaglio istruttorio dell'ordinanza quando il destinatario abbia avuto accesso al fascicolo procedimentale e agli atti, incluso il verbale di sopralluogo, potendo così conoscere gli elementi posti a fondamento della contestazione.
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