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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 226/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La richiesta di estradizione avanzata dalle autorità moldave sulla base di un mandato di arresto del Tribunale di Chisinau del 17/05/2019 per il reato di tratta di esseri umani (fatti del 2018). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) l'omessa e inadeguata valutazione delle condizioni carcerarie in Moldavia (con possibile violazione dell'art. 3 CEDU) e l'erronea applicazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), c.p.p.; 2) l'omesso esame della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nonostante la Corte d'appello avesse richiesto documentazione probatoria (testimonianze, atti di polizia, documenti) che non era stata fornita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la sentenza impugnata contraddittoria e insufficiente. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva richiesto documentazione probatoria non pervenuta e si era limitata ad accettare generiche assicurazioni sulle condizioni detentive (con peculiarità gravi del penitenziario n. 13 di Chisinau). La Suprema Corte ha annullato la pronuncia e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, ordinando un esame integrativo sui profili relativi sia alla concreta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia alle condizioni detentive che potrebbero integrare la causa ostativa all'estradizione.

Norme richiamate

  • art. 705, comma 2, lett. c), codice di procedura penale

    La norma disciplina le cause ostative all'estradizione, inclusa la valutazione delle condizioni di trattamento nel Paese richiesto; va applicata richiedendo una verifica concreta e non può essere elusa con mere assicurazioni formali. Se esistono ragionevoli motivi per ritenere che il trattamento sarebbe incompatibile con diritti fondamentali, l'estradizione va rifiutata.

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.)

    Proibizione assoluta di trattamenti inumani o degradanti; nel contesto dell'estradizione impone al giudice nazionale di accertare, con elementi concreti, l'assenza di rischio di tali trattamenti nelle strutture detentive del Paese richiedente prima di autorizzare l'estradizione.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio: disposizioni in materia di trasmissione degli atti e ripartizione della causa per il nuovo giudizio.

Massime di principio

  • In materia di estradizione, quando il Paese richiedente ha notoria o documentata situazione carceraria problematica, il giudice deve acquisire e valutare elementi specifici e concreti sulle condizioni detentive prima di concedere l'estradizione; non sono sufficienti rassicurazioni generiche.
  • Se il giudice richiede documentazione probatoria (testi, rapporti di polizia, altri atti) per valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non può decidere favorevolmente senza quella documentazione: l'accertamento va compiuto con i materiali richiesti o con adeguate misure di cooperazione internazionale per ottenerli.
  • L'apposizione di condizioni o assicurazioni fornite dallo Stato richiedente non può sostituire un accertamento preventivo e concreto del rischio di trattamenti incompatibili con l'art. 3 CEDU; tali assicurazioni devono essere specifiche, credibili, verificabili e possibilmente corredate da meccanismi di monitoraggio.
  • In presenza di evidenze di sovraffollamento o degrado carcerario documentato (foto, rapporti, dati statistici), il giudice deve valutare tali elementi come potenzialmente idonei a integrare la causa ostativa all'estradizione ex art. 705 c.p.p. e art. 3 CEDU.
  • Se il giudizio di merito risulta contraddittorio o incompleto su profili essenziali (ad es. prove dei reati o condizioni detentive), la Corte superiore può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame con acquisizione degli elementi mancanti.

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